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Sentenza

Sentenza del 23/03/2021 n. 180 - Comm. Trib. Prov. Padova

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento e atto di contestazione per il presunto mancato perfezionamento della procedura di collaborazione volontaria ex L. 186/2014 a causa del mancato versamento complessivo di € 357,68 risultante rispetto alla richiesta di pagamento di € 43.489,39 (l'Ufficio ha riconosciuto il versamento per € 43.131,71). La ricorrente invoca l'applicazione dell'art. 15 ter DPR 602/73 per la scusabilità dell'errore nei versamenti; l'Ufficio sostiene che essendo stato omesso il pagamento di un rateo non sarebbe possibile applicare l'art. 15 ter anche per analogia.

La decisione

La Commissione ha accolto i ricorsi riuniti, ritenendo dovuto esclusivamente l'importo di € 357,68 se non ancora versato. Nel motivare la decisione la Commissione ha ritenuto che il mancato versamento, pari a meno dell'1% del complessivo importo dovuto per il perfezionamento dell'accordo, denota mera accidentalità e mancanza di intenzionalità di sottrarsi al pagamento; pertanto l'inadempimento non comporta la perdita di validità ed efficacia dell'accordo di collaborazione volontaria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 15 ter DPR 602/1973

    L'art. 15 ter è invocato dalla ricorrente come norma che può consentire la scusabilità di errori nei versamenti; l'Ufficio ne ha negato l'applicazione nel caso di omissione di un rateo. La Commissione, pur non basandosi esclusivamente sull'applicabilità dell'art. 15 ter, ha comunque ritenuto che l'errore materiale e quantitativamente minimo non possa avere conseguenze estreme (perdita dell'accordo), interpretando la norma e la situazione in senso favorevole al contribuente alla luce della accidentalità, proporzionalità e buona fede.

  • Legge 186/2014 (collaborazione volontaria)

    La L.186/2014 disciplina la procedura di collaborazione volontaria che richiede il perfezionamento mediante versamento delle somme dovute. Tuttavia la Commissione ha interpretato che un difetto di pagamento minimo, privo di intenzionalità evasiva, non determina automaticamente la perdita di efficacia dell'accordo, per ragioni di proporzionalità e buona fede.

Massime di principio

  • Un difetto di pagamento quantitativamente marginale e riconducibile a mera accidentalità (es. meno dell'1% del totale dovuto) e privo di elementi di intenzionalità non dovrebbe comportare automaticamente la nullità o perdita di efficacia di un accordo di collaborazione volontaria; il giudice può limitare la pretesa all'importo effettivamente non versato.
  • La prova della mancanza di intenzionalità e la dimostrazione della proporzionalità dell'errore (importo esiguo rispetto al totale) sono fattori decisivi per ottenere un trattamento favorevole: correttezza e buona fede del contribuente sono rilevanti.
  • L'Amministrazione finanziaria può contestare l'applicazione di norme sulla scusabilità (es. art. 15 ter), ma in concreto il giudice valuta complessivamente la situazione, incluso l'ammontare dell'omissione e le circostanze fattuali.
  • In situazioni simili è consigliabile conservare e produrre prova dei versamenti effettuati e delle comunicazioni con l'Ufficio; se l'omissione riguarda una rata, dimostrare che si tratta di un disallineamento tecnico o di calcolo aumenta le probabilità di ricorso accolto.
  • Non bisogna tuttavia generalizzare: omissioni rilevanti, reiterate o riconducibili a comportamento intenzionale di elusione o evasione fiscale continueranno a giustificare sanzioni e la perdita dei benefici della collaborazione volontaria.

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