Sentenza del 23/03/2021 n. 382 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - redditometro - spesometro - prova contraria - spetta al contribuente. Redditometro - prova contraria - prova documentale - produzione - violazione del termine - inopponibilità - consegue. Accertamento tributario - informazione al contribuente - diritto alla difesa tecnica - omissione - invalidità dell'atto impositivo - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto inopponibili ai fini di superamento dell'accertamento i documenti prodotti oltre il termine previsto, non potendo fondare su quelli un diverso convincimento. Tuttavia l'atto impositivo è stato annullato per violazione dell'obbligo, previsto dallo Statuto dei diritti del contribuente (art. 12, co. 2), di informare il contribuente della possibilità di farsi assistere da un professionista durante l'accertamento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Accertamento sintetico del reddito basato su redditometro e "spesometro". Il contribuente non ha prodotto, nei termini previsti dall'art. 32 d.lgs. 546/92, la documentazione a confutazione della maggiore disponibilità economica; successivamente ha depositato documenti direttamente in giudizio. Inoltre è stata omessa l'informazione al contribuente circa la facoltà di farsi assistere da un professionista durante l'attività di accertamento.
Norme richiamate
art. 32, d.lgs. 546/92
Definisce i termini stringenti per la produzione di documentazione a confutazione degli accertamenti tributari; la documentazione prodotta oltre tali termini non può essere utilizzata per modificare l'accertamento nel giudizio tributario.
art. 12, co. 2 dello Statuto dei diritti del contribuente
Impone all'Amministrazione l'obbligo di informare il contribuente della facoltà di farsi assistere da un professionista durante l'accertamento; la violazione di tale obbligo rende inefficace l'atto impositivo e ne comporta l'annullamento.
Accertamento sintetico (redditometro / spesometro)
Si tratta di meccanismi presuntivi che determinano un maggior reddito sulla base di indicatori di spesa/disponibilità; il contribuente ha l'onere di fornire prova documentale entro i termini procedurali per smentire le presunzioni.
Massime di principio
- La prova contraria a un accertamento sintetico deve essere documentale e prodotta entro i termini previsti dall'art. 32 d.lgs. 546/92: i documenti tardivi (anche depositati direttamente in giudizio) sono, di regola, inopponibili per modificare l'accertamento.
- L'Amministrazione è tenuta a comunicare al contribuente la facoltà di farsi assistere da un professionista durante l'attività di accertamento: l'omissione di tale informazione è vizio procedurale rilevante che può comportare l'annullamento dell'atto.
- Anche quando la prova tardiva potrebbe sostanzialmente confutare l'accertamento, il rispetto delle regole procedurali (termine per la produzione, garanzie informative) prevale e la mancata comunicazione delle garanzie processuali può portare all'instaurazione dell'inefficacia dell'atto.
- In contenzioso tributario è fondamentale per il contribuente opporre tempestivamente la documentazione richiesta e, se necessario, invocare formalmente il diritto alla difesa tecnica; conservare e dimostrare le richieste di assistenza tecnica può essere decisivo per impugnare l'accertamento.
- Se si riceve un accertamento basato su redditometro/spesometro, la strategia corretta è: (a) produrre immediatamente tutta la documentazione probatoria nei termini; (b) verificare e contestare eventuali omissioni informative dell'Amministrazione; (c) se omessa l'informazione sulla difesa tecnica, valutare impugnazione per vizio procedurale.
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