Sentenza del 23/03/2021 n. 2793 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notifica Inesistente senza ricevuta pec di Consegna
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia - Sez. VIII ha dichiarato l'appello inammissibile per mancanza della ricevuta di consegna della PEC. Ha condannato Nxxxxx 2011 s.c.a r.l. al pagamento delle spese legali in favore dell'Agenzia delle Entrate, liquidate in euro 1.500,00.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente impugnava la cartella di pagamento relativa a IRES, IVA e altri tributi per il 2013. In appello (introdotto nel 2020) l'Agenzia eccepiva, preliminarmente, l'inammissibilità del gravame per omessa/notifica telematica correttamente documentata: mancava la ricevuta di avvenuta consegna (RAC) della PEC. La CTR ha esaminato la normativa e la giurisprudenza che rendono obbligatorie le notifiche telematiche nel territorio siciliano a decorrere da luglio 2017, e ha rilevato che l'assenza della RAC rende la notifica PEC inesistente e non sanabile.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16-bis, comma 3
Stabilisce la disciplina delle notifiche telematiche nel processo tributario; in combinato con i decreti attuativi individua modalità e decorrenze di applicazione regionale delle notifiche via PEC.
D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, art. 2, comma 3
La parte che abbia utilizzato in primo grado le modalità telematiche di cui al presente regolamento è tenuta ad utilizzare le medesime modalità per l'intero grado del giudizio nonchè per l'appello, salvo sostituzione del difensore
Non può essere inteso nel senso che le modalità usate in primo grado vincolino automaticamente tutti i gradi; la norma impone continuità nelle modalità telematiche se già usate, ma non esclude l'obbligo di adeguarsi alle decorrenze e regole previste per ciascun grado e per regione.
D.M. 4 agosto 2015, art. 16
Ha precisato l'ambito sperimentale iniziale delle notifiche PEC (Toscana e Umbria) e contribuisce a definire le tempistiche/estensioni territoriali.
D.M. 14 dicembre 2016
Ha disciplinato l'entrata in vigore del processo tributario telematico nelle restanti regioni secondo diverse tempistiche (in Sicilia dal luglio 2017).
Cass. n. 17941 del 2016
Orientamento della Cassazione citato a sostegno della distinzione temporale/territoriale dell'efficacia delle notifiche telematiche.
Cass., Ordinanza n. 15298 del 17 luglio 2020
Ha affermato che se non viene generata la ricevuta di consegna (RAC) la notifica tramite PEC è inesistente e non sanabile.
Cass. Sez. VI, cit. (11110/2019, n.25713)
Confermato che l'utilizzo di modalità tradizionali in primo grado non autorizza a prescindere la mancata osservanza delle modalità telematiche obbligatorie in grado successivo, secondo le regole e le decorrenze applicabili.
Massime di principio
- Se la normativa regionale/ministeriale prevede l'obbligo di notifica telematica per il grado di giudizio e la data in cui si introduce l'obbligo è già decorso nella regione competente, l'atto deve essere notificato tramite PEC e deve essere conservata la ricevuta di avvenuta consegna (RAC); l'assenza della RAC rende la notifica inesistente e può determinare l'inammissibilità del gravame.
- La modalità utilizzata in primo grado non esonera dall'obbligo di rispettare le modalità e le decorrenze previste per il grado successivo: non è possibile 'convertire' ex post la forma di notifica richiesta dalla normativa del grado d'appello.
- Prima di notificare un atto (soprattutto in materia tributaria) verificare la decorrenza dell'obbligo telematico nella regione competente e accertarsi della produzione e conservazione della RAC; depositare la prova della notifica in giudizio ove richiesto.
- Se constatata l'assenza della RAC subito dopo l'invio, valutare tempestivamente la possibilità di una nuova notifica entro i termini utili; se il termine è già spirato, il rischio di inammissibilità è elevato.
- In contenziosi tributari la mancata osservanza delle formalità telematiche può avere conseguenze processuali gravi (inammissibilità e condanna alle spese), perciò è essenziale il rispetto dei requisiti formali oltre che del merito.
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