Sentenza del 23/03/2021 n. 378 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRES - accertamento - esterovestizione - presunzione - d.P.R: 917/86, art, 75, co. 5 bis - si applica - prova contraria - spetta al contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento IRES basato sulla presunzione di esterovestizione societaria ex d.P.R. 917/86, art. 75, comma 5‑bis: l'Amministrazione ha ritenuto che la struttura con una società controllata localizzata in altro Stato UE, la quale deteneva partecipazioni rilevanti in Italia e all'estero, configurasse un fenomeno di esterovestizione utile ad assoggettare a tassazione in Italia i redditi in contestazione. Successivamente la controllata europea è stata fusa per incorporazione nella controllante italiana; il giudice ha esaminato se tale fusione incidesse sulla qualificazione di esterovestizione e quale fosse l'onere probatorio per confutare la presunzione.
La decisione
Il giudice ha ritenuto applicabile la presunzione di esterovestizione prevista dall'art. 75, comma 5‑bis del d.P.R. 917/86 nel caso di specie. Ha inoltre stabilito che la qualifica di società esterovestita non viene meno per il solo fatto che la controllata europea sia stata successivamente fusa per incorporazione nella controllante italiana. L'onere di fornire la prova contraria, ossia dimostrare la realtà della gestione effettiva e la legittimità del modello organizzativo, grava sul contribuente; in mancanza di prove idonee la pretesa erariale è stata confermata.
Norme richiamate
d.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 75, comma 5‑bis
La norma introduce una presunzione in materia di esterovestizione societaria applicabile quando emergono indici che una struttura societaria comporta uno spostamento fittizio della residenza o delle funzioni gestionali. Tale presunzione può essere superata solo da prova contraria fornita dal contribuente che dimostri la sostanziale autonomia e la concreta gestione effettiva della società o delle attività.
Massime di principio
- La presunzione di esterovestizione prevista dall'art. 75, comma 5‑bis TUIR può essere applicata anche in presenza di rapporti tra società residenti in Italia e controllate localizzate in altri Stati UE che detengono partecipazioni rilevanti: non è necessaria la localizzazione in Paesi non UE per far scattare l'indagine sostanziale.
- Il semplice perfezionamento di operazioni societarie (es. fusione per incorporazione della controllata estera nella controllante italiana) non cancella automaticamente le precedenti valutazioni di esterovestizione; i fatti sostanziali e la tempistica delle decisioni restano essenziali.
- L'onere della prova per disapplicare la presunzione spetta al contribuente: bisogna fornire documentazione e elementi di fatto che dimostrino la reale gestione, le decisioni operative effettive, la presenza di organi e personale decisionali, motivazioni economiche valide per la struttura societaria e la corrispondenza tra forma e sostanza.
- In situazioni analoghe è fondamentale produrre evidenza contemporanea (verbali, corrispondenza, flussi finanziari, contratti, prova delle sedi operative e delle decisioni gestionali) che mostri dove e come vengono effettivamente assunte le decisioni strategiche e operative.
- Le riorganizzazioni societarie poste in essere dopo l'avvio di verifiche o contestazioni fiscali sono valutate con attenzione e possono essere considerate prive di efficacia se risultano mera risposta all'accertamento; le operazioni devono avere adeguata motivazione economica e documentazione preventiva.
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