Sentenza del 23/03/2021 n. 1635 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Irpef - Oneri di manutenzione straordinaria a carico dell'impresa locataria - Legittimità del recupero a tassazione della riduzione del canone accordata al conduttore - Esclusa - Deducibilità dal reddito dell'impresa locataria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le parti del contratto di locazione, in deroga all'art. 1621 c.c., avevano concordato che gli oneri di manutenzione straordinaria fossero a carico del conduttore in cambio di una riduzione iniziale del canone. L'Ufficio ha ritenuto che tale riduzione costituisse un pagamento in natura del canone e ha recuperato fiscalmente l'importo. Il ricorrente ha contestato che le spese sostenute per opere strettamente funzionali all'attività aziendale non costituiscono pagamento in natura del canone e quindi non sono soggette a recupero a tassazione.
La decisione
Il giudice ha escluso la legittimità del recupero a tassazione operato dall'Ufficio. Ha ritenuto che, quando le opere di manutenzione straordinaria siano effettivamente e strettamente funzionali all'esercizio dell'attività dell'impresa locataria, i relativi costi non debbano essere considerati come pagamento in natura del canone. Di conseguenza l'avviso di accertamento che recuperava a tassazione la riduzione del canone è illegittimo e le spese possono essere dedotte dal reddito dell'impresa locataria come inerenti all'attività. La decisione si conforma al principio espresso da Cass. n. 13327/2011 e si pone in contrasto con orientamenti collegati (Cass. 6936/2011; Cass. 13494/2015).
Norme richiamate
L'art. 1621 disciplina la manutenzione ordinaria e straordinaria; però le parti possono derogare agli effetti normativi. Nel caso concreto la deroga che ha fatto gravare le spese di manutenzione straordinaria sul conduttore, se provata e funzionale all'attività, non trasforma automaticamente tali spese in corrispettivo in natura del canone.
Cass. n. 13327/2011
Giurisprudenza favorevole all'idea che spese funzionali all'attività dell'impresa locataria non costituiscono pagamento in natura del canone e possono essere dedotte.
Cass. n. 6936/2011
Orientamento contrastante che in alcuni casi ha ritenuto configurabile una forma di pagamento in natura del canone; motivo per cui è importante l'analisi fattuale e probatoria delle opere e del loro beneficio.
Cass. n. 13494/2015
Altro precedente che può risultare contrario nella valutazione della natura delle spese rispetto al canone, sottolineando la necessità di valutare l'effettivo rapporto economico tra le prestazioni.
Massime di principio
- Perché le spese sostenute dal conduttore per manutenzione straordinaria non siano considerate pagamento in natura del canone occorre che sia dimostrata la deroga contrattuale e che le opere siano strettamente funzionali all'esercizio dell'attività dell'impresa locataria.
- È fondamentale la prova documentale: contratto che specifichi la deroga, fatture intestate all'impresa locataria, descrizione tecnica delle opere e correlazione con l'attività svolta.
- Se le opere apportano un significativo vantaggio durevole al bene locato (miglioria a favore del locatore) o se la correlazione con l'attività aziendale è debole, sussiste il rischio che l'Amministrazione ritenga le spese un corrispettivo in natura del canone.
- In caso di possibili contestazioni fiscali conviene contabilizzare separatamente la riduzione del canone e le spese sostenute, documentare la necessità delle opere per l'attività e, se possibile, prevedere clausole contrattuali che chiariscano la natura dell'accordo.
- La giurisprudenza non è univoca: esistono precedenti contrari. Pertanto ogni caso richiede valutazione fattuale precisa e, se necessario, consulenza legale/fiscale per ridurre il rischio di recuperi a tassazione.
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