Cassazione Penale, Sentenza n. 16884/2026 del 11/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'applicazione della disciplina della continuazione tra due condanne per reati ex art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309: 1) sentenza del Tribunale di Macerata del 16/03/2023 per fatti commessi da dicembre 2017 al 22/02/2018 (1,3 g. di eroina e plurime cessioni in due mesi); 2) sentenza del Tribunale di Fermo del 27/05/2024 per fatti commessi il 30/12/2021 (detenzione di 7 g. di cocaina). Il ricorrente ha dedotto identità di tipologia di reato, contesto spaziale comune e connessione dovuta alla tossicodipendenza, sostenendo che la certificazione medica del 13/10/2025 attesti una condizione di dipendenza preesistente agli illeciti e quindi l'unità di volizione.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione ritenendo decisiva la distanza temporale di circa quattro anni tra i reati e rilevando la mancanza di elementi che dimostrassero che i reati successivi fossero stati programmati, almeno nelle linee essenziali, al momento del primo fatto. La Corte ha inoltre ritenuto che lo stato di tossicodipendenza costituisca solo un co-indice tra altri elementi (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità, ecc.) e che la certificazione del 2025 non prova la sussistenza della dipendenza all'epoca dei fatti. Conseguentemente il ricorso è infondato e il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali; in caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi i dati identificativi ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/03.
Norme richiamate
art. 73, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
art. 73 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma sostanziale che disciplina i reati relativi agli stupefacenti; i fatti di entrambe le sentenze sono ricondotti a questa disposizione ma la comune qualificazione non è di per sé sufficiente a fondare la continuazione.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Disposizione richiamata per l'automatismo delle spese processuali: alla decisione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma sulla protezione dei dati personali che impone l'omittenza dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017
Giurisprudenza richiamata in punto di criteri per il riconoscimento della continuazione: serve una verifica approfondita di indicatori concreti (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità di condotta, sistematicità e abitudini programmate) e che i reati successivi fossero, al momento del primo, programmati almeno nelle linee essenziali.
Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019, Avanzini
Sez. 2, n. 22493 del 21/03/2019
Conferma che lo stato di tossicodipendenza costituisce solo un elemento tra gli altri ai fini della valutazione della continuazione.
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014, Iannella
Sez. 1, n. 50716 del 07/10/2014
Ulteriore conferma giurisprudenziale del carattere non decisivo, ma solo integrativo, della condizione di tossicodipendenza nella prova della volizione unitaria.
Massime di principio
- La riconoscibilità della continuazione richiede la valutazione congiunta di più indicatori (omogeneità dei reati e del bene protetto; contiguità spazio-temporale; modalità di condotta; sistematicità/abitudini programmate; eventuali cause comuni) e non può fondarsi su un solo elemento isolato.
- La contiguità temporale è un indice rilevante: una distanza temporale ampia (es. circa quattro anni) rende meno probabile che i reati successivi fossero già programmati al momento del primo e quindi ostacola il riconoscimento della continuazione.
- La differente tipologia di sostanze coinvolte (es. eroina vs cocaina) non è di per sé determinante, ma è un elemento da considerare nell'analisi complessiva dell'omogeneità delle condotte.
- Lo stato di tossicodipendenza costituisce un co-indicatore utile ma non decisivo: serve prova che la dipendenza sussistesse concretamente nel periodo in cui i reati sono stati commessi; una certificazione posteriore (redatta anni dopo) non prova automaticamente la condizione all'epoca dei fatti.
- L'onere della prova della sussistenza degli indici che giustificano la continuazione grava su chi la invoca: le apprezzabili differenze temporali o fattuali possono far prevalere la natura autonoma dei singoli reati.
- In sede di esecuzione, come in cognizione, il giudice deve accertare che i reati successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali al momento del primo reato; in assenza di tale prova la continuazione non può essere riconosciuta.
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