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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22305/2024 del 07/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (tribunale)

La controversia

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da due garanti di una società debitrice principale, il tribunale adito aveva inizialmente declinato la competenza in favore della sezione specializzata in materia di impresa di altro tribunale, ritenendo decisiva la domanda di nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust. Riassunta la causa davanti alla sezione imprese, quest'ultima ha sollevato d'ufficio regolamento di competenza chiedendo di affermare la competenza del tribunale che aveva emesso il decreto ingiuntivo, osservando che la questione antitrust era stata dedotta solo come eccezione e che la revoca del decreto poteva essere pronunciata soltanto dal giudice monitorio. La Corte ha esaminato gli atti e ha rilevato invece che gli opponenti avevano proposto una vera e propria domanda riconvenzionale di accertamento della nullità/inefficacia della fideiussione ABI per violazione dell'art. 2, comma 2, L. n. 287/1990, con richiesta di liberazione dalla coobbligazione. Il motivo decisivo del conflitto di competenza era quindi la necessità di coordinare la competenza funzionale, inderogabile, del giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo con la competenza della sezione specializzata per le imprese sulle domande antitrust e sulla nullità della fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale.

La decisione

La Corte ha accolto il regolamento di competenza nei termini precisati: ha dichiarato la competenza del Tribunale di Enna per la causa di opposizione a decreto ingiuntivo e, separatamente, la competenza del Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di impresa, per la domanda riconvenzionale di nullità della fideiussione. Ha quindi affermato che il giudice dell'opposizione deve trattenere la causa monitoria, mentre la domanda riconvenzionale antitrust va rimessa alla sezione specializzata competente, con eventuale coordinamento mediante sospensione se ne ricorrano i presupposti. Le spese del regolamento sono state riservate al merito.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    consente il regolamento di competenza d'ufficio quando il giudice adito ritenga sussistente un problema di competenza.

  • art. 645 c.p.c.

    attribuisce al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo la competenza funzionale e inderogabile sulla causa di opposizione.

  • art. 295 c.p.c.

    può operare per coordinare i giudizi separati mediante sospensione, ove ne ricorrano le condizioni.

  • L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2

    la violazione dell'intesa anticoncorrenziale può rilevare come causa di nullità della fideiussione a valle quando sia dedotta in via di azione.

  • L. n. 287 del 1990, art. 33, comma 2

    radica la competenza della sezione specializzata in materia di impresa per le azioni di nullità e risarcimento danni in materia antitrust.

  • D.Lgs. n. 168 del 2003, art. 1

    individua la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale competente per territorio.

Massime di principio

  • La competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa si estende alle azioni di nullità di una fideiussione a valle di intesa anticoncorrenziale, quando l'invalidità sia fatta valere in via di azione e non solo incidentalmente.
  • Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la competenza del giudice monitorio è funzionale e inderogabile: se viene proposta una domanda riconvenzionale devoluta a un diverso ufficio specializzato, il giudice deve separare le cause, trattenendo l'opposizione e rimettendo la riconvenzionale al giudice competente.
  • La deduzione della nullità della fideiussione come mera eccezione non sposta la competenza alla sezione imprese; quando invece la domanda mira a ottenere un accertamento con efficacia di giudicato sulla nullità, la controversia rientra nella competenza specialistica antitrust.
  • Il coordinamento tra giudizi separati, uno sulla legittimità del decreto ingiuntivo e l'altro sulla nullità della garanzia, può essere assicurato mediante sospensione del giudizio, ove ne sussistano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaFideiussioneTitoli di credito
RamiProcesso civileContrattiCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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