Cassazione Penale, Sentenza n. 30247/2023 del 12/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP di Napoli del 22/12/2022 che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p. e censura la motivazione in ordine alla mancata dimostrazione dell'effettiva conoscenza del decreto: sostiene di non essere venuto a conoscenza della notifica fino al 17/12/2022 poiché si trovava in Veneto per lavoro e la madre convivente aveva ricevuto l'atto il 23/09/2022 senza informarlo.
La decisione
Ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il GIP avesse valutato correttamente la regolarità della notifica al domicilio eletto e l'insufficienza della documentazione prodotta dall'ALBERIGHI a dimostrare la mancata effettiva conoscenza del provvedimento o un impedimento esterno non imputabile all'interessato. Il ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione e prova (es. contratti di lavoro, buste paga, contratti di affitto) attestanti il suo effettivo soggiorno in altro luogo dal mese di settembre. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
L'istante che richiede la restituzione in termini deve allegare e, se necessario, provare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento; grava su di lui l'onere di dimostrare un impedimento derivante da cause esterne non a lui imputabili. La regolarità formale della notifica non esime il ricorrente dal fornire le necessarie allegazioni probatorie.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento alla Cassa delle Ammende; applicata per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000.
Sez. 4, n. 22509 del 04/05/2018 (Varsalona)
Giurisprudenza che rileva come la regolarità formale della notifica, se non effettuata a mani dell'interessato, non possa da sola provare l'effettiva conoscenza; tuttavia la responsabilità di allegare elementi contrari resta in capo all'interessato.
Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020 (Giglio)
Conferma il principio secondo cui il giudice valuta l'istanza di restituzione sulla base delle allegazioni e delle prove prodotte dall'istante, non essendo tenuto a svolgere indagini suppletive.
Sez. 5, n. 9428 del 19/01/2022 (Anastasio)
Richiama l'orientamento consolidato sulla ripartizione degli oneri probatori nelle istanze di restituzione in termini.
Massime di principio
- In una richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale, grava sul ricorrente l'onere di allegare e, quando necessario, dimostrare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento e l'esistenza di un impedimento esterno non a lui imputabile.
- La regolarità formale della notifica al domicilio eletto costituisce una forte presunzione di conoscenza; se il destinatario non produce elementi probatori contrari rigorosi, la domanda di restituzione difficilmente avrà successo.
- Il giudice di merito non è obbligato a svolgere accertamenti integrativi finalizzati a supplire l'omessa allegazione del ricorrente: la verifica è fondata su quanto l'istante prospetta e documenta.
- Per provare il mancato ricevimento o la permanenza in altra località è opportuno produrre documenti concreti (contratti di lavoro, buste paga, contratti di affitto, certificazioni di residenza, dichiarazioni della persona che ha materialmente ricevuto l'atto) e non mere affermazioni narrative.
- La mancata prova dell'impossibilità di conoscere l'atto può comportare l'inammissibilità del ricorso e conseguenti condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa, al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende.
- Se la notifica è stata effettuata a mani di un convivente, il destinatario deve spiegare e documentare perché non sia stato tempestivamente informato dalla persona che ha ricevuto l'atto.
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