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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30247/2023 del 12/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del GIP di Napoli del 22/12/2022 che aveva rigettato l'istanza di restituzione in termini per proporre opposizione al decreto penale di condanna. Il ricorrente deduce violazione dell'art. 175, comma 2, c.p.p. e censura la motivazione in ordine alla mancata dimostrazione dell'effettiva conoscenza del decreto: sostiene di non essere venuto a conoscenza della notifica fino al 17/12/2022 poiché si trovava in Veneto per lavoro e la madre convivente aveva ricevuto l'atto il 23/09/2022 senza informarlo.

La decisione

Ricorso dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto che il GIP avesse valutato correttamente la regolarità della notifica al domicilio eletto e l'insufficienza della documentazione prodotta dall'ALBERIGHI a dimostrare la mancata effettiva conoscenza del provvedimento o un impedimento esterno non imputabile all'interessato. Il ricorrente non ha adempiuto all'onere di allegazione e prova (es. contratti di lavoro, buste paga, contratti di affitto) attestanti il suo effettivo soggiorno in altro luogo dal mese di settembre. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 175 cod. proc. pen.

    L'istante che richiede la restituzione in termini deve allegare e, se necessario, provare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento; grava su di lui l'onere di dimostrare un impedimento derivante da cause esterne non a lui imputabili. La regolarità formale della notifica non esime il ricorrente dal fornire le necessarie allegazioni probatorie.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, se ricorrono profili di colpa, al pagamento alla Cassa delle Ammende; applicata per imporre la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

  • Sez. 4, n. 22509 del 04/05/2018 (Varsalona)

    Giurisprudenza che rileva come la regolarità formale della notifica, se non effettuata a mani dell'interessato, non possa da sola provare l'effettiva conoscenza; tuttavia la responsabilità di allegare elementi contrari resta in capo all'interessato.

  • Sez. 1, n. 12712 del 28/02/2020 (Giglio)

    Conferma il principio secondo cui il giudice valuta l'istanza di restituzione sulla base delle allegazioni e delle prove prodotte dall'istante, non essendo tenuto a svolgere indagini suppletive.

  • Sez. 5, n. 9428 del 19/01/2022 (Anastasio)

    Richiama l'orientamento consolidato sulla ripartizione degli oneri probatori nelle istanze di restituzione in termini.

Massime di principio

  • In una richiesta di restituzione in termini per proporre opposizione a decreto penale, grava sul ricorrente l'onere di allegare e, quando necessario, dimostrare le ragioni della mancata effettiva conoscenza del provvedimento e l'esistenza di un impedimento esterno non a lui imputabile.
  • La regolarità formale della notifica al domicilio eletto costituisce una forte presunzione di conoscenza; se il destinatario non produce elementi probatori contrari rigorosi, la domanda di restituzione difficilmente avrà successo.
  • Il giudice di merito non è obbligato a svolgere accertamenti integrativi finalizzati a supplire l'omessa allegazione del ricorrente: la verifica è fondata su quanto l'istante prospetta e documenta.
  • Per provare il mancato ricevimento o la permanenza in altra località è opportuno produrre documenti concreti (contratti di lavoro, buste paga, contratti di affitto, certificazioni di residenza, dichiarazioni della persona che ha materialmente ricevuto l'atto) e non mere affermazioni narrative.
  • La mancata prova dell'impossibilità di conoscere l'atto può comportare l'inammissibilità del ricorso e conseguenti condanne alle spese e, se sussistono profili di colpa, al pagamento di somme alla Cassa delle Ammende.
  • Se la notifica è stata effettuata a mani di un convivente, il destinatario deve spiegare e documentare perché non sia stato tempestivamente informato dalla persona che ha ricevuto l'atto.

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