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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45499/2022 del 30/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'opposizione avverso il sequestro preventivo e la confisca della ditta individuale intestata a Triglia Daniela, disposta in ragione della condanna di Francesco Foti per reati di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.) e usura (art. 644 c.p., aggravato dall'art. 7 legge 203/1991). Il ricorso in Cassazione deduceva violazione e errata interpretazione dell'art. 240-bis c.p., sostenendo che la confisca allargata non può riguardare acquisizioni patrimoniali successive alla sentenza di primo grado e che non sussisteva prova che i beni fossero frutto di reimpiego di risorse pregresse; si eccepiva inoltre che l'ingresso nella ditta (2018) fosse avvenuto senza versamento di capitale e che vi fosse stato un rilevante indennizzo assicurativo a favore di Foti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto conforme l'interpretazione della Corte territoriale che ha applicato il principio delle Sezioni Unite (Sez. U., n.27421/2021) secondo cui il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis c.p. anche rispetto a beni entrati nella disponibilità dopo la sentenza, quando sia dimostrato che sono stati acquistati con risorse finanziarie accumulate anteriormente alla sentenza stessa (criterio di "ragionevolezza temporale"). La Corte ha considerato provata la fittizietà dell'intestazione alla Triglia e la disponibilità dei beni a favore del condannato, alla luce dell'assenza di redditi della ricorrente nel periodo 2006-2018 e della precaria situazione reddituale familiare, nonché ha ritenuto irrilevanti l'indennizzo assicurativo e la presunta gratuità del subentro. Il ricorso è stato considerato una riproposizione di questioni di merito non idonee a dimostrare manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Consente la confisca per sproporzione o per reimpiego dei proventi del reato; le Sezioni Unite hanno precisato un criterio di "ragionevolezza temporale": il giudice dell'esecuzione può estendere la confisca anche a beni acquisiti dopo la sentenza di primo grado se è dimostrabile che sono stati finanziati con risorse possedute anteriormente alla sentenza.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso: fondamento della pronuncia di condanna di Francesco Foti, che ha costituito la base per l'accertamento della disponibilità dei beni e la confisca allargata.

  • art. 644 cod. pen.

    delitto di usura; qui aggravato ai sensi dell'art. 7 legge 203/1991 e fatto valere come reato presupposto ai fini dell'accertamento della sproporzione tra redditi leciti e patrimonio

  • art. 7 legge 203 del 1991

    Provvedimento di aggravazione applicato al reato di usura che incide sulla valutazione complessiva della pericolosità e sulla sussistenza di beni provenienti dall'attività delittuosa

  • Sez. U., n. 27421 del 25/02/2021 (Crostella, Rv.281561)

    Precisa che il giudice dell'esecuzione può disporre la confisca ex art. 240-bis anche per acquisti posteriori alla sentenza di primo grado se è provato che le risorse impiegate erano già nella disponibilità del condannato prima della sentenza (reimpiego). Il principio è stato applicato dalla Corte per legittimare la confisca nel caso esaminato.

Massime di principio

  • La confisca ex art. 240-bis può colpire beni acquistati dopo la sentenza di primo grado se è dimostrabile che sono stati acquisiti con risorse finanziarie accumulate anteriormente alla sentenza (criterio del reimpiego e della "ragionevolezza temporale").
  • L'assenza documentata di redditi leciti del titolare formale e di reddito familiare compatibile può costituire elemento probatorio idoneo a fondare la presunzione di disponibilità dei beni da parte del soggetto condannato (fittizietà di intestazione).
  • Argomentazioni difensive che ripropongono valutazioni di merito (es. gratuità del subentro, richiamo a indennizzi passati) sono insufficienti in Cassazione se non dimostrano specifici vizi di motivazione, illogicità manifesta o violazioni di diritto.
  • Il ricorso in Cassazione può essere dichiarato inammissibile se privo di autosufficienza argomentativa o se limita a contrapporre rilievi di fatto già valutati dalla Corte territoriale.
  • Chi contesta una confisca allargata ha l'onere di provare che le risorse impiegate per gli acquisti posteriori alla sentenza non derivano da disponibilità pregresse riconducibili al condannato.

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