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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33662/2025 del 22/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un gruppo di medici che avevano frequentato corsi di specializzazione post lauream, senza percepire remunerazione, ha convenuto in giudizio varie amministrazioni statali chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla tardiva e incompleta attuazione nell'ordinamento interno delle direttive europee 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE. In subordine hanno invocato l'azione di indebito arricchimento. Il Tribunale ha rigettato le domande ritenendo prescritto il diritto, e la Corte d'appello ha confermato, affermando che il termine decennale decorre dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, art. 11. In cassazione i ricorrenti hanno censurato: la decorrenza della prescrizione da quella data, sostenendo che il dies a quo dovesse essere fissato più tardi, quando si sarebbero chiariti giurisdizione, soggetto passivo e natura dell'azione; la pretesa violazione del principio per cui il giudice è soggetto solo alla legge; l'omessa pronuncia su un motivo relativo alla tempestività di atti interruttivi della prescrizione; il rigetto della domanda ex art. 2041 c.c.; la regolazione delle spese; e la condanna ex art. 96, terzo comma, c.p.c. Alcuni ricorrenti hanno inoltre rinunciato al ricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità limitatamente ai ricorrenti che avevano rinunciato al ricorso; ha dichiarato inammissibile il ricorso degli altri ricorrenti assistiti da un primo difensore; e ha rigettato il ricorso proposto dagli ulteriori ricorrenti assistiti da un secondo difensore. Ha confermato la tesi della Corte d'appello sulla prescrizione, ribadendo il consolidato orientamento secondo cui il diritto al risarcimento da tardiva attuazione delle direttive sui medici specializzandi si prescrive in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore della L. n. 370/1999, art. 11. Ha inoltre escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia, ritenuto inammissibile il motivo sulla omessa pronuncia, non ammissibile la domanda di arricchimento senza causa in presenza di un'azione risarcitoria prescritta, e legittime le statuizioni sulle spese e sulla sanzione ex art. 96 c.p.c. Ai rinuncianti ha compensato integralmente le spese; agli altri ricorrenti ha posto spese e ulteriori somme ex art. 96 c.p.c., oltre agli obblighi connessi al contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    i ricorsi avverso il medesimo provvedimento vanno riuniti e quelli successivi al primo assumono natura incidentale

  • art. 390 c.p.c.

    la rinuncia al ricorso è valida se rispetta i requisiti formali previsti dalla norma

  • art. 391 c.p.c.

    in presenza di rinuncia rituale deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio di cassazione

  • art. 360-bis c.p.c.

    il ricorso è inammissibile quando le censure contrastano con un orientamento consolidato della Corte

  • art. 360-bis c.p.c.

    la censura processuale è inammissibile se non decisiva o priva di incidenza effettiva sulla decisione

  • art. 112 c.p.c.

    l'omessa pronuncia è deducibile solo se il motivo d'appello sia stato effettivamente mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni

  • artt. 74 e 87 disp. att. c.p.c.

    nel processo civile non telematico i documenti prodotti devono risultare dall'indice di fascicolo sottoscritto dal cancelliere

  • art. 2041 c.c.

    l'azione di arricchimento è preclusa quando l'attore abbia già avuto a disposizione l'azione tipica risarcitoria, anche se poi prescritta

  • art. 2042 c.c.

    l'azione sussidiaria di arricchimento non è esperibile quando esista un rimedio principale tipico

  • art. 92 c.p.c.

    la compensazione delle spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione

  • art. 96 c.p.c.

    la condanna per lite temeraria è stata ritenuta giustificata dalla proposizione di impugnazioni contro orientamenti giurisprudenziali ormai consolidati

  • art. 96 c.p.c.

    è stata applicata anche una ulteriore condanna in favore della Cassa delle ammende

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    per i ricorrenti non rinuncianti è stata dichiarata la debenza dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • L. 19 ottobre 1999, n. 370

    ha riconosciuto una borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili, rendendo definitivo l'inadempimento residuo e facendo decorrere da tale data la prescrizione del risarcimento

  • d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257

    ha introdotto la borsa di studio per i medici ammessi alle scuole di specializzazione a decorrere dall'anno accademico 1991/1992

  • d.lgs. 17 agosto 1999, n. 368

    la disciplina economica in esso prevista vale, per effetto dei differimenti, solo per gli iscritti a partire dall'anno accademico 2006-2007

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE

    sono le direttive la cui tardiva e incompleta trasposizione ha fondato la pretesa risarcitoria dei medici specializzandi

  • art. 267 TFUE

    il rinvio pregiudiziale è stato escluso perché la questione è stata ritenuta non dubbia e già risolta dalla giurisprudenza consolidata

  • art. 101 Cost.

    la censura è stata ritenuta incongrua, poiché l'adesione del giudice di merito all'orientamento consolidato non viola il principio di soggezione soltanto alla legge

  • art. 2935 c.c.

    la Corte ha confermato che la prescrizione decorre da quando il diritto può essere fatto valere, individuando tale momento nel 27 ottobre 1999

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al decorso e all'estinzione per prescrizione

  • art. 2938 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina della prescrizione

  • art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU

    invocato dai ricorrenti, senza incidere sull'esito

  • artt. 10, 11 e 12 preleggi

    richiamati dai ricorrenti a sostegno delle censure interpretative

  • artt. 5 e 189 Trattato CEE

    invocati in relazione agli obblighi comunitari di attuazione

  • art. 19, comma 1, seconda parte, TUE

    invocato dai ricorrenti nel quadro della tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea

    richiamato dai ricorrenti in tema di tutela giurisdizionale effettiva

  • art. 11 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione al vincolo derivante dal diritto UE

  • art. 117 Cost.

    richiamato dai ricorrenti in relazione agli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione

Massime di principio

  • Nei giudizi risarcitori per tardiva o incompleta attuazione di direttive UE in materia di compenso ai medici specializzandi, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell'art. 11 della L. n. 370/1999, che ha reso definitivo l'inadempimento residuo dello Stato.
  • L'asserita incertezza su giurisdizione, natura dell'azione o individuazione del legittimato passivo non impedisce la decorrenza della prescrizione, perché la pretesa può essere comunque fatta valere anche con atti stragiudiziali e l'eventuale errore sul giudice è rimediabile con gli strumenti processuali previsti.
  • Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è necessario quando la questione interpretativa sia già risolta da un orientamento consolidato e non sussistano dubbi effettivi sulla portata del diritto dell'Unione applicabile.
  • L'azione generale di arricchimento senza causa è preclusa quando il danneggiato abbia a disposizione un'azione tipica di risarcimento, anche se questa sia poi andata incontro a prescrizione.
  • La compensazione delle spese processuali è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e la sua censura in cassazione è ammissibile solo in caso di violazione del divieto di porre le spese a carico della parte vittoriosa o di motivazione illogica o erronea.
  • La proposizione di impugnazioni seriali contro un orientamento di legittimità ormai consolidato può integrare uso strumentale e abusivo del processo, giustificando la condanna ex art. 96 c.p.c.
  • Per denunciare un'omessa pronuncia su un motivo d'appello, il ricorrente deve indicare che quel motivo è stato mantenuto fino alla precisazione delle conclusioni; in mancanza, la censura è inammissibile.
  • Nel processo civile non telematico, la prova del deposito di documenti prodotti prima della costituzione deve risultare dall'indice del fascicolo sottoscritto dal cancelliere.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioniProveInadempimentoPrescrizione
RamiResponsabilità civileProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizioneOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

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