Sentenza del 29/04/2016 n. 2510 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Registro, ipotecarie e catastali - Accertamento - Imposta sul trasferimento al momento dell'istituzione - Trust - Trust Liberale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l’assoggettamento a imposte ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, dell’atto di istituzione di un trust qualificato come liberale. La questione è se la costituzione del trust realizzi già un trasferimento definitivo di ricchezza, rilevante quale manifestazione di capacità contributiva, oppure produca soltanto effetti che non attribuiscono ancora definitivamente i beni al beneficiario.
La decisione
È esclusa l’applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale al momento dell’istituzione del trust, perché in tale fase manca un trasferimento definitivo dei beni al beneficiario. L’atto soggetto a trascrizione ma privo di effetto traslativo definitivo è assoggettato alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’atto specificamente impugnato, le parti, né le statuizioni sulle spese.
Norme richiamate
Per l’atto di istituzione del trust privo di trasferimento definitivo, l’imposizione ipotecaria non è dovuta in misura proporzionale; l’atto soggetto a trascrizione ma non traslativo in senso definitivo sconta l’imposta in misura fissa. Il testo richiama inoltre le imposte catastali, senza indicarne uno specifico articolo.
Massime di principio
- Per stabilire se un atto relativo a un trust sconti imposte indirette proporzionali, occorre verificare se in quel momento si realizzi un’attribuzione definitiva dei beni al beneficiario, e non limitarsi alla costituzione del trust o alla trascrizione dell’atto.
- Se l’atto è soggetto a trascrizione ma non produce un trasferimento definitivo di ricchezza, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, secondo il principio enunciato nel testo.
- La conclusione riguarda l’atto istitutivo descritto come liberale e il momento della sua istituzione; non consente, da sola, di determinare il trattamento fiscale di eventuali successivi atti che realizzino l’attribuzione definitiva dei beni.
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