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Sentenza

Sentenza del 29/04/2016 n. 2510 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, ipotecarie e catastali - Accertamento - Imposta sul trasferimento al momento dell'istituzione - Trust - Trust Liberale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’assoggettamento a imposte ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, dell’atto di istituzione di un trust qualificato come liberale. La questione è se la costituzione del trust realizzi già un trasferimento definitivo di ricchezza, rilevante quale manifestazione di capacità contributiva, oppure produca soltanto effetti che non attribuiscono ancora definitivamente i beni al beneficiario.

La decisione

È esclusa l’applicazione proporzionale delle imposte ipotecaria e catastale al momento dell’istituzione del trust, perché in tale fase manca un trasferimento definitivo dei beni al beneficiario. L’atto soggetto a trascrizione ma privo di effetto traslativo definitivo è assoggettato alle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa. Il testo fornito non indica il giudice, il grado, l’atto specificamente impugnato, le parti, né le statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • D.lgs. n. 347/1990, art. 1

    Per l’atto di istituzione del trust privo di trasferimento definitivo, l’imposizione ipotecaria non è dovuta in misura proporzionale; l’atto soggetto a trascrizione ma non traslativo in senso definitivo sconta l’imposta in misura fissa. Il testo richiama inoltre le imposte catastali, senza indicarne uno specifico articolo.

Massime di principio

  • Per stabilire se un atto relativo a un trust sconti imposte indirette proporzionali, occorre verificare se in quel momento si realizzi un’attribuzione definitiva dei beni al beneficiario, e non limitarsi alla costituzione del trust o alla trascrizione dell’atto.
  • Se l’atto è soggetto a trascrizione ma non produce un trasferimento definitivo di ricchezza, le imposte ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa, secondo il principio enunciato nel testo.
  • La conclusione riguarda l’atto istitutivo descritto come liberale e il momento della sua istituzione; non consente, da sola, di determinare il trattamento fiscale di eventuali successivi atti che realizzino l’attribuzione definitiva dei beni.

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