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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21380/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che i motivi non contenevano una critica argomentata e specifica del provvedimento impugnato, difettando del necessario confronto puntuale con le ragioni della sentenza d'appello. All'inammissibilità sono seguite le statuizioni ex art. 616 c.p.p., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 4 novembre 2024. Dal testo emerge che il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 129 c.p.p., sostenendo che non fossero emersi elementi per affermare la sua responsabilità per i reati a lui addebitati. La Corte di cassazione ha però ritenuto le doglianze generiche e non confrontate con le argomentazioni della decisione impugnata, cioè prive di uno specifico raffronto con le ragioni di fatto e di diritto poste a base della sentenza di appello.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    Richiamato per affermare che i motivi di impugnazione devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto posti a fondamento della richiesta, a pena di inammissibilità.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 581 c.p.p. per la sanzione di inammissibilità dell'impugnazione priva dei requisiti di specificità.

  • art. 129 c.p.p.

    La doglianza del ricorrente verteva sul mancato rilievo di cause di proscioglimento immediato; la Corte, però, non ha esaminato il merito della censura per la sua genericità.

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso, con condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica della decisione impugnata: non è sufficiente una censura generica, né un mero dissenso apodittico.
  • Ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, il motivo deve confrontarsi puntualmente con le argomentazioni della sentenza gravata, indicando in modo chiaro le ragioni di fatto e di diritto del dissenso.
  • La deduzione della violazione dell'art. 129 c.p.p. non esonera il ricorrente dall'onere di specificità dei motivi: anche le doglianze relative alla mancata declaratoria di cause di proscioglimento devono essere supportate da argomentazioni concrete.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., inclusa la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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