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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45089/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva di beni aziendali e per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della S.A.P. s.r.l., con trasferimento di beni a Artmani s.r.l. Le doglianze principali riguardavano: indeterminatezza dell'imputazione circa i beni distratti (Billia); la necessità di accertare il dolo specifico nella bancarotta documentale e l'inquadramento della posizione di amministratore di fatto (Billia); omissione di valutazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219 I. fall. (Billia); mancanza di motivazione sull'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto (Locatelli e Mattiuzzo); e la possibile liceità della cessione dei beni ad Artmani (Mattiuzzo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o per assenza di specificità. Per Billia i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: l'imputazione era sufficientemente determinata tramite rinvio ad atti intellegibili, la Corte territoriale aveva correttamente individuato il dolo specifico nella scomparsa intenzionale della documentazione e la responsabilità dell'amministratore di fatto è stata giustificata con riferimenti giurisprudenziali. Per Locatelli e Mattiuzzo i ricorsi sono stati considerati inammissibili perché si limitavano a chiedere una rivalutazione del merito probatorio o manca- vano di specificità rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata. Confermate dunque le pronunce di responsabilità in sede di merito; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Un'imputazione non deve necessariamente elencare dettagliatamente ogni bene se rinvia in modo chiaro e conoscibile ad atti del fascicolo processuale: il rinvio è legittimo se gli atti sono intellegibili e conoscibili dall'imputato.
  • Nella bancarotta documentale la Corte può desumere il dolo specifico dalla condotta di sottrazione o distruzione intenzionale della documentazione quando tale comportamento sia funzionale a impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali.
  • L'amministratore di fatto, quando sussistono elementi oggettivi e soggettivi che dimostrano l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, è gravato degli stessi doveri e responsabilità penali dell'amministratore di diritto.
  • In cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono solo una diversa lettura delle prove sono inammissibili. È necessario dedurre violazioni di legge o vizi di motivazione che incidano sulla legittimità.
  • I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle esplicitazioni del giudice impugnato; la genericità o la mancata connessione rispetto alle motivazioni della sentenza rendono il ricorso inammissibile.
  • La presenza di più fatti di bancarotta (artt. 216, 217, 218) può legittimare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, secondo quanto consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.

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