Cassazione Penale, Sentenza n. 45089/2022 del 28/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza di appello che aveva confermato le condanne per bancarotta fraudolenta distrattiva di beni aziendali e per bancarotta fraudolenta documentale in relazione al fallimento della S.A.P. s.r.l., con trasferimento di beni a Artmani s.r.l. Le doglianze principali riguardavano: indeterminatezza dell'imputazione circa i beni distratti (Billia); la necessità di accertare il dolo specifico nella bancarotta documentale e l'inquadramento della posizione di amministratore di fatto (Billia); omissione di valutazione sulla circostanza aggravante di cui all'art. 219 I. fall. (Billia); mancanza di motivazione sull'attribuzione della qualifica di amministratore di fatto (Locatelli e Mattiuzzo); e la possibile liceità della cessione dei beni ad Artmani (Mattiuzzo).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per manifesta infondatezza o per assenza di specificità. Per Billia i motivi sono stati ritenuti manifestamente infondati: l'imputazione era sufficientemente determinata tramite rinvio ad atti intellegibili, la Corte territoriale aveva correttamente individuato il dolo specifico nella scomparsa intenzionale della documentazione e la responsabilità dell'amministratore di fatto è stata giustificata con riferimenti giurisprudenziali. Per Locatelli e Mattiuzzo i ricorsi sono stati considerati inammissibili perché si limitavano a chiedere una rivalutazione del merito probatorio o manca- vano di specificità rispetto alle motivazioni della sentenza impugnata. Confermate dunque le pronunce di responsabilità in sede di merito; i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Limiti per i motivi di ricorso in cassazione; i ricorsi sono esaminati nei limiti richiesti da tale norma
art. 216 legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
art. 216, comma primo, n. 2
La fattispecie richiede dolo generico per la confusa tenuta della contabilità, ma la Corte ha ritenuto nel caso concreto la scomparsa intenzionale della documentazione idonea a configurare la volontà di impedire la ricostruzione, quindi sufficiente per l'addebito
art. 217 e art. 218 legge fallimentare
Richiamati come parti della gamma di reati fallimentari che, in caso di pluralità, possono concorrere per l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219
art. 219, secondo comma, n. 1
Applicata la circostanza aggravante in presenza di più fatti previsti dagli artt. 216, 217 e 218; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione sulla base della giurisprudenza di legittimità
Limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione e sulla valutazione della prova; molte censure erano inammissibili perché miravano a riconsiderare il merito probatorio
Conseguenze dell'inammissibilità: condanna alle spese processuali e al versamento a favore della Cassa delle ammende
art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 conv. con legge 18 dicembre 2020, n. 176
Riferimento normativo per la trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; atto formale ricevuto in cassazione
Massime di principio
- Un'imputazione non deve necessariamente elencare dettagliatamente ogni bene se rinvia in modo chiaro e conoscibile ad atti del fascicolo processuale: il rinvio è legittimo se gli atti sono intellegibili e conoscibili dall'imputato.
- Nella bancarotta documentale la Corte può desumere il dolo specifico dalla condotta di sottrazione o distruzione intenzionale della documentazione quando tale comportamento sia funzionale a impedire la ricostruzione delle vicende patrimoniali.
- L'amministratore di fatto, quando sussistono elementi oggettivi e soggettivi che dimostrano l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori, è gravato degli stessi doveri e responsabilità penali dell'amministratore di diritto.
- In cassazione non è consentita una mera rivalutazione del merito probatorio: i motivi che chiedono solo una diversa lettura delle prove sono inammissibili. È necessario dedurre violazioni di legge o vizi di motivazione che incidano sulla legittimità.
- I motivi di ricorso devono essere specifici e correlati alle esplicitazioni del giudice impugnato; la genericità o la mancata connessione rispetto alle motivazioni della sentenza rendono il ricorso inammissibile.
- La presenza di più fatti di bancarotta (artt. 216, 217, 218) può legittimare l'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 219, secondo quanto consolidato dalla giurisprudenza di legittimità.
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