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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51271/2023 del 21/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della decisione che aveva respinto la revoca del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di somme sino a €30.276.723,00. Il ricorrente deduceva la violazione di norme processuali (tra cui artt. 191, comma 2; 324, comma 4; 173 c.p.p.) sostenendo che il Tribunale aveva errato nel ritenere preclusa la possibilità di eccepire l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti oltre il termine di cui all'art. 407, comma 3 c.p.p., dovendosi invece poter proporre tale eccezione anche con una autonoma istanza di revoca quando non sia stata sollevata nel riesame

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato. Ha confermato che la natura della patologia (inutilizzabilità degli atti effettuati oltre il termine delle indagini) è di carattere relativo/non assoluto e, secondo la giurisprudenza costante, non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, da proporre immediatamente dopo il compimento dell'atto o nella prima occasione utile (quale il riesame). Poiché la difesa aveva avuto a disposizione gli atti che avrebbero permesso di rilevare la tardività delle indagini, la mancata tempestiva deduzione in sede di riesame giustifica il rigetto della richiesta di revoca del sequestro

Norme richiamate

  • art. 407 c.p.p., comma 3

    L'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini è una sanzione di natura relativa/non assoluta; non è assimilabile all'inutilizzabilità ex art. 191 e, pertanto, non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte, immediatamente dopo l'atto o nella prima occasione utile

  • art. 191 c.p.p.

    Riconosciuto come norma che disciplina le prove vietate con conseguente rilevabilità d'ufficio dell'inutilizzabilità derivante da violazione di un divieto probatorio; distinto dall'inutilizzabilità prevista dall'art. 407 c.p.p.

  • art. 324 c.p.p., comma 4

    Norma richiamata nel dibattito sul termine per la proposizione dei motivi nel procedimento di riesame; la giurisprudenza non estende tuttavia automaticamente quel termine a tutto il procedimento come limite assoluto per sollevare l'eccezione relativa all'art. 407

  • art. 438 c.p.p., comma 6-bis

    Richiamato per evidenziare l'intervento legislativo che distingue le inutilizzabilità derivanti da violazione di divieti probatori (rilevabili d'ufficio) dalle altre inutilizzabilità, confermando la non rilevabilità d'ufficio di queste ultime salvo le prime

  • art. 453 c.p.p., comma 1-ter

    Citato nella motivazione delle Sezioni Unite per chiarire gli effetti del decorso del termine per il riesame, ossia che il decorso preclude il riesame ma non produce automaticamente altri effetti impeditivi rispetto alla posizione di impugnabilità del deducibile

  • art. 648 c.p.p.

    Rilevato per spiegare che il concetto di giudicato, nella disciplina processuale, è riferito alle sentenze e ai decreti penali di condanna; le ordinanze (quali quelle cautelari) sono provvedimenti interni al procedimento e sono modificabili, con limitazioni

Massime di principio

  • L'inutilizzabilità degli atti compiuti dopo la scadenza del termine delle indagini (art. 407, comma 3 c.p.p.) è di carattere relativo e non è rilevabile d'ufficio: va eccepita dalla difesa immediatamente dopo l'atto viziato o, comunque, nella prima occasione utile (spesso il procedimento di riesame).
  • Se la difesa dispone degli atti da cui emerge la tardività delle indagini, deve rilevare l'inutilizzabilità nel riesame o appena possibile; la mancata tempestiva eccezione può determinare la preclusione della deduzione nel relativo subprocedimento.
  • La preclusione rileva in particolare nell'ambito specifico del rimedio (la 'catena devolutiva' del riesame), ma non impedisce in assoluto ogni successiva azione: tuttavia, ove gli elementi fossero già noti alla difesa, l'istanza di revoca della misura reale potrà essere rigettata se l'eccezione non è stata tempestivamente proposta.
  • Occorre distinguere tra inutilizzabilità derivante da violazione di divieti probatori (art. 191 c.p.p.), che è rilevabile d'ufficio, e le altre inutilizzabilità (art. 407, comma 3), che sono 'disponibili' e subordinati all'eccezione difensiva.
  • In situazioni analoghe, la difesa dovrebbe: 1) verificare immediatamente le date di iscrizione e degli atti per calcolare il termine di indagine; 2) se emergono atti compiuti oltre il termine, sollevare senza ritardo l'eccezione e chiederne l'espunzione; 3) utilizzare il riesame come prima e preferibile sede per tale eccezione; 4) riservarsi la revoca della misura reale solo se emergono fatti sopravvenuti o se non fosse stato possibile dedurre l'eccezione prima.

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