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Sentenza

Sentenza n. 2175/2026 - Napoli, Sezione 6

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 678/2023 del Tribunale di Benevento.

Giustizia amministrativa202506706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Benevento che aveva riconosciuto alla docente la Carta elettronica per cinque annualità, per un importo complessivo di euro 2.500,00

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza n. 678/2023 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 26 giugno 2023 e non impugnata, divenuta definitiva come attestato dalla cancelleria il 10 giugno 2025. La pronuncia del giudice ordinario aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di euro 500 per ciascuna delle cinque annualità maturate, per complessivi euro 2.500,00. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva presso la sede reale dell'Amministrazione; era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. La ricorrente ha chiesto l'assegnazione della Carta elettronica, l'accreditamento dell'importo riconosciuto, la nomina preventiva di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la sentenza del giudice ordinario, una volta passata in giudicato, imponesse al Ministero un immediato obbligo conformativo e ordinatorio, consistente nel far conseguire concretamente alla ricorrente l'utilità riconosciuta dalla pronuncia civile. Ha verificato la definitività della sentenza, la notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di esecuzione da parte dell'Amministrazione. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare alla ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti e di accreditare sulla stessa l'importo nominale complessivo riconosciuto di euro 2.500,00, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della DGOSV, con facoltà di delega ad altro dirigente, incaricandolo di assicurare l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, alla restituzione del contributo unificato effettivamente versato e alla distrazione delle somme in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996

    termine dilatorio di 120 giorni

    Il decorso del termine dilatorio costituisce, nel caso concreto, una condizione per procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne ha verificato l'avvenuto decorso prima di accogliere l'azione di ottemperanza.

Massime di principio

  • Il giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario che impone a una pubblica amministrazione l'erogazione di un beneficio ha immediato valore conformativo e ordinatorio nei confronti dell'Amministrazione, la quale deve realizzare concretamente l'utilità riconosciuta al privato.
  • L'azione di ottemperanza contro una pubblica amministrazione è accoglibile quando risultino il passaggio in giudicato della pronuncia azionata, la sua notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 e l'inerzia dell'Amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell'Amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuando l'organo competente e prevedendo la facoltà di delega, affinché provveda all'attuazione del giudicato entro il termine assegnato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'Amministrazione non soltanto l'adozione di atti formali, ma anche l'effettiva attribuzione al beneficiario del bene della vita riconosciuto dal giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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