Cassazione Civile, Sentenza n. 22963/2022 del 22/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto dell'azione di annullamento delle delibere assembleari del condominio del 13/01/2005. Il ricorrente deduceva l'omessa comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea: sosteneva che il plico non era stato consegnato al destinatario né ad un suo incaricato (rifiuto della persona presente nello studio) e contestava altresì la modalità di comunicazione (ritenuta non conforme al regolamento di condominio). In cassazione solleva tre motivi, tra cui la dedotta illegittima applicazione della presunzione di conoscenza prevista dall'art. 1335 c.c., la mancata verifica dell'effettivo arrivo dell'atto all'indirizzo e la mancata valutazione di un motivo di appello introdotto in comparsa conclusionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la valutazione della corte di merito secondo cui l'avviso, dopo il tentativo di notifica allo studio dell'attore, era stato trattenuto dal portiere in portineria per il ritiro e che tale giacenza, considerata la prassi abituale del condomino di ritirare lì gli avvisi, poneva l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario ai sensi dell'art. 1335 c.c., con conseguente presunzione che gravava sull'attore l'onere di provare di non averne avuto notizia per fatto a sé non imputabile. La Corte ha inoltre dichiarato inammissibili o infondate le censure relative alla temporalità e natura delle eccezioni (nuovi motivi introdotti in comparsa conclusionale) per effetto delle preclusioni processuali (art. 183 c.p.c.) e ha ritenuto che la valutazione di fatto svolta dal giudice di merito non sia sindacabile in sede di legittimità. Il ricorrente è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori) e all'ulteriore versamento del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
La giacenza dell'avviso presso la portineria, in presenza di una prassi abituale del destinatario di ritirarvi le comunicazioni, è idonea a porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e a far scattare la presunzione di conoscenza; ne deriva l'onere per il destinatario di provare di non avere avuto notizia per fatto non imputabile a sé.
Richiamato in relazione alle preclusioni istruttorie: motivi o nuove eccezioni dedotte tardivamente (es. in comparsa conclusionale) sono inammissibili perché introducono nuovo accertamento di fatto non più praticabile alla chiusura dell'istruttoria.
Richiamato nelle censure riguardanti l'onere del giudice di decidere sulle questioni dedotte dalle parti; la Corte ha ritenuto non fondata la censura per mancata pronuncia su questioni non decisive o non più pertinenti alla ratio decisionis adottata.
Norma richiamata in epigrafe per la rappresentanza processuale del ricorrente (difesa in proprio). Non rilevante ai fini della decisione sul merito della comunicazione.
art. 66 disp. att. cod. civ. (ratione temporis)
Principio della libertà della forma di comunicazione delle convocazioni condominiali applicato ratione temporis: prima della riforma del 2012 l'avviso poteva essere effettuato in qualsiasi forma idonea, anche mediante consegna a terzi o secondo la prassi, e provato per presunzioni.
Richiamata per chiarire che la riforma del condominio non si applica retroattivamente alla fattispecie; la Corte si è attenuta all'orientamento precedente alla riforma.
Massime di principio
- La consegna o la giacenza di una comunicazione presso la portineria/portiere può integrare, se corrisponde a una prassi abituale del destinatario, la messa nella sua sfera di conoscibilità e determinare la presunzione di conoscenza ai sensi dell'art. 1335 c.c.; il destinatario dovrà dimostrare di non aver avuto conoscenza per causa a lui non imputabile.
- Le eccezioni o i nuovi motivi introdotti tardivamente (ad es. in comparsa conclusionale) sono in genere inammissibili per effetto delle preclusioni processuali (art. 183 c.p.c.) quando richiedano nuovi accertamenti di fatto; vanno quindi svolti tempestivamente nel corso dell'istruttoria.
- Il giudice di merito può qualificare giuridicamente i fatti e applicare d'ufficio le presumzioni di legge quando emergono dai fatti contestati dalle parti; tale esercizio non costituisce violazione del principio della domanda se la qualificazione scaturisce dalla ricostruzione fattuale operata.
- La contestazione della correttezza formale della comunicazione secondo il regolamento condominiale deve essere dedotta nei termini e secondo le forme processuali previste; se sollevata tardivamente può essere reputata 'nuovo motivo' e dichiarata inammissibile.
- La valutazione delle risultanze istruttorie e la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito sono difficilmente sindacabili in sede di legittimità: la cassazione è limitata a profili di diritto e vizî di motivazione strettamente denunciabili.
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