Cassazione Civile, Sentenza n. 22952/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della delibera assembleare del Condominio in Roma, via Tomacelli 103, adottata il 7/5/2013, relativa all'approvazione dei bilanci consuntivi degli anni 2008, 2011 e 2012. Le società ricorrenti contestavano la violazione dei criteri di redazione dei consuntivi (commistione del criterio di cassa e del criterio di competenza), la carenza di pezze giustificative, l'eccessività di alcune spese e, in particolare, dei compensi autoliquidati dall'amministratore. Il Tribunale di Roma aveva annullato la delibera per le criticità riscontrate; il Condominio e alcuni condomini intervenuti avevano proposto appello; la Corte d'Appello aveva invece rigettato l'impugnativa delle ricorrenti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rilevato in via preliminare l'inammissibilità dell'appello proposto dai condomini intervenuti (Sacchi, Ferrari, Palio D'Asti, Domus Viator) perché il loro intervento era adesivo dipendente a favore del Condominio e, dato l'acquiescenza del Condominio, gli intervenuti non avevano poteri per proporre gravame autonomo. Per tale motivo la Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Corte d'Appello (poiché il processo non poteva essere proseguito). Ha condannato i controricorrenti al rimborso delle spese del giudizio di cassazione e di quelle del giudizio di appello, liquidando le spese per il presente giudizio in complessivi €2.400,00 (di cui €200,00 per esborsi) e per il giudizio di appello in complessivi €2.200,00 (di cui €200,00 per esborsi), oltre spese generali e accessori di legge. Ha altresì disposto l'obbligo per i controricorrenti del versamento del contributo unificato aggiuntivo previsto per l'appello.
Norme richiamate
Norma richiamata per qualificare l'impugnazione delle deliberazioni assembleari condominiali e per delimitare la legittimazione a intervenire: le controversie attengono all'interesse comune e, salvo esercizio di diritti reali su parti comuni, il legittimato passivo esclusivo è l'amministratore.
art. 105 c.p.c. (comma 1 e comma 2)
Regola l'intervento nel processo; qui è stata applicata la distinzione tra intervento adesivo autonomo e adesivo dipendente: l'intervenuto adesivo dipendente è limitato a un'attività accessoria e subordinata e non può proporre impugnazione autonoma in caso di acquiescenza della parte adiuvata.
art. 382 c.p.c. (ultimo comma)
Norma richiamata per disporre la cassazione senza rinvio quando il processo non può essere proseguito per difetto di legittimazione e per le relative conseguenze processuali.
Norma sul contributo unificato: la Corte ha stabilito l'obbligo, a carico dei controricorrenti, del versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato relativo all'appello, data l'inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- L'intervento del singolo condomino a favore del condominio, volto a sostenere la validità di una delibera assembleare, è in linea di massima un intervento adesivo dipendente: se il condominio (parte adiuvata) acquiesce alla sentenza sfavorevole, l'intervenuto adesivo dipendente non può proporre appello autonomo.
- Nelle impugnazioni di deliberazioni assembleari la legittimazione passiva principale spetta all'amministratore del condominio; il giudice deve verificare la natura dell'intervento dei condomini (autonomo vs adesivo) per definire i poteri processuali di gravame.
- La cassazione per motivi processuali (es. difetto di legittimazione ad appellare) può comportare la c.d. cassazione senza rinvio quando il processo non può essere regolarmente proseguito.
- Sui bilanci condominiali non è automaticamente invalido l'uso congiunto dei criteri di cassa e di competenza; essenziale è l'intellegibilità del rendiconto e che i condomini siano messi nelle condizioni di distinguere la natura delle poste (movimenti reali, preventivati, entrate/uscite).
- La verifica giudiziale delle scelte contabili e dell'apprezzamento sulle pezze giustificative rimane in larga parte un sindacato limitato: il giudice può intervenire solo se emerge un eccesso di potere o una decisione in danno del condominio; la carenza di documentazione va comprovata con un confronto analitico e non con affermazioni apodittiche.
- L'ordine cronologico nell'approvazione dei rendiconti non è rigidamente imposto dalla giurisprudenza: la mancanza di una stretta sequenza temporale non giustifica di per sé l'annullamento delle delibere.
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