Cassazione Civile, Sentenza n. 22971/2022 del 22/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
La Formenti Seleco ha convenuto in giudizio le banche chiedendo il risarcimento per presunta concessione abusiva di credito (danno richiesto circa EUR 45.608.320). In sede di impugnazioni e cassazione la ricorrente ha dedotto, tra l'altro: vizi nella liquidazione delle spese di lite da parte della Corte d'appello (violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 4, comma 5, del DM Giustizia n.55/2014), la nullità della decisione per carenza di motivazione in ordine alla compensazione delle spese e alla mancata specificazione degli onorari per le singole fasi processuali, la illegittimità di applicazione dell'art. 92 c.p.c. nella versione successiva alla legge n.162/2014 alla luce della sentenza costituzionale n.77/2018, e la contestazione della liquidazione di compensi per una fase istruttoria che in realtà non si era svolta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili per sopravvenuta mancanza di interesse il quarto e il quinto motivo in ragione della pronuncia di revocazione della Corte d'appello (che aveva escluso dalla liquidazione le spese relative alla fase istruttoria). Ha poi respinto gli altri motivi: ha ritenuto legittima la valutazione discrezionale del giudice di merito in tema di condanna alle spese e compensazione (applicando la versione dell'art. 92 c.p.c. pertinente ratione temporis), ha escluso vizio di motivazione sulla liquidazione dei compensi (ritenuta adeguatamente preceduta dall'indicazione dei criteri e coerente con i parametri del DM n.55/2014), e ha rigettato i rilievi relativi alla mancata distinzione delle singole fasi ove non dimostrata la violazione dei limiti tariffari. In considerazione della revocazione parziale intervenuta in sede di appello, la Corte ha disposto la compensazione delle spese del presente giudizio di cassazione e ha escluso l'obbligo di versare ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente.
Norme richiamate
art. 92 c.p.c.
La Corte ha valutato la disciplina da applicare ratione temporis (applicabile la formulazione riconducibile alla legge n.263/2005 nel caso concreto). Ha richiamato che la facoltà di compensare le spese rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Corte ha escluso che la sola mancata considerazione della compensazione possa costituire vizio in cassazione quando il giudice ha motivato secondo i parametri applicabili.
art. 91 c.p.c.
Richiamato quale principio generale sulla regola della soccombenza: la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'art. 91 e ha verificato che non sia stata posta a carico della parte vittoriosa una spesa incompatibile con il principio stesso.
art. 360 c.p.c. (comma 1, nn. 3 e 4)
Norma di base per i mezzi di impugnazione in cassazione: la Corte ha esaminato i motivi formulati ai sensi del n.3 (violazione di legge) e n.4 (nullità) e li ha, in massima parte, ritenuti inammissibili o infondati alla luce della discrezionalità del giudice di merito e della sopravvenuta revocazione.
D.M. Giustizia n.55/2014 (art.4, comma 5)
Il D.M. disciplina la liquidazione degli onorari per fasi; la Corte ha ritenuto che, pur prevedendo liquidazione per fasi, non sia sempre necessario che il giudice indichi l'onorario per ogni singola sottofase se ha indicato criteri chiari (es. valori medi) e la liquidazione resta verificabile rispetto ai limiti tariffari.
legge 28 dicembre 2005, n. 263
Riferimento alla versione normativa dell'art. 92 c.p.c. da applicare ratione temporis alla controversia (la Corte ha ritenuto applicabile tale testo per il giudizio in esame).
d.l. n.132/2014 conv. legge n.162/2014
Citata quale successiva novella di art. 92 c.p.c.; la Corte ha valutato che la sentenza costituzionale n.77/2018 (che riguarda tale formulazione) non risultava direttamente applicabile al caso ratione temporis.
sentenza Corte Costituzionale n.77/2018
Rilevata ma non direttamente applicabile nel caso concreto per ragioni temporali: la Corte di cassazione ha osservato che la pronuncia costituzionale riguarda la versione successiva di art.92 c.p.c. e non quella pertinente alla litispendenza del caso.
D.M. 20 luglio 2012, n.140 (art.41)
Richiamato nella giurisprudenza citata in tema di obbligo di specificazione degli onorari per le fasi; la Corte ha precisato che la giurisprudenza non impone sempre la distinta indicazione per ogni sottofase quando la motivazione e i criteri consentono la verifica.
art. 403 c.p.c.
Norma richiamata in relazione all'impugnazione delle sentenze emesse in sede di revocazione: la Corte ha osservato che chi intende contestare la decisione di revocazione deve impugnare autonomamente quella decisione secondo le regole ordinarie.
art. 132 c.p.c.
Richiamato nei motivi di nullità invocati dalla ricorrente: la Corte non ha accolto le doglianze sulla nullità per violazione degli obblighi motivazionali, avendo ritenuto adeguata la motivazione di merito.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione alle censure di nullità e di corretto esercizio della giurisdizione; la Corte ha ritenuto non sussistere la violazione dei principi costituzionali evocati.
D.P.R. 30 maggio 2002, n.115 (art.13, comma 1-quater)
Norma sul contributo unificato: la Corte ha escluso l'obbligo di versamento di ulteriore contributo da parte della ricorrente, trattandosi di pronuncia non di rigetto integrale dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il giudice di merito ha ampia discrezionalità nel decidere la compensazione totale o parziale delle spese processuali; tale valutazione è sindacabile in cassazione solo nei limiti della violazione di legge o dell'evidente illogicità motivazionale.
- La versione dell'art. 92 c.p.c. applicabile va individuata ratione temporis in base al momento di determinazione della litispendenza: se anteriore a successive novellazioni prevale la normativa anteriore.
- Una pronuncia di revocazione che incide su parti autonome della sentenza rende sopravvenuti inammissibili i motivi di cassazione relativi a quelle parti; questioni già rimosse in sede di revocazione perdono interesse.
- La liquidazione degli onorari 'per fasi' prevista dai decreti ministeriali non sempre richiede la specificazione punto per punto di ogni sottofase, purché il giudice indichi criteri chiari e la somma sia verificabile rispetto ai limiti tariffari.
- Chi contesta la regolarità della liquidazione deve, se invoca lo scostamento dai minimi o massimi tariffari, allegare e dimostrare tale violazione per rendere sindacabile la scelta discrezionale del giudice di merito.
- Se si ritiene errata una statuizione resa in sede di revocazione, occorre impugnare autonomamente la sentenza di revocazione per non perdere la possibilità di ricorrere in favore dell'interesse ancora esistente.
- Le doglianze su carenza motivazionale in tema di spese sono più fragili in cassazione: la Corte richiede che emerga una violazione concreta di legge o di regole tariffarie, non una mera diversità di valutazione discrezionale.
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