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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22958/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della deliberazione assembleare del 6 maggio 2010 e richiesta di annullamento per molteplici vizi: presunta nullità di tutte le delibere per mancata preventiva notifica alla Soprintendenza e violazione del diritto di prelazione dello Stato sui beni vincolati; vizi formali e procedurali relativi a verbalizzazione delle presenze, validità della delega del condomino Marciano (sostenuta essere limitata al solo punto 3), mancata verbalizzazione delle obiezioni della ricorrente sulla nomina del segretario (figlio dell'amministratore), contestazioni sul rendiconto 2009 e sul preventivo 2010, presunte irregolarita nella convocazione (mancata prova degli avvisi), mancato rilascio di copia dei documenti contabili, nomina dell'amministratore con voti di condomini deleganti, decisioni sulle opere indicate al punto 5, approvazione dell'azione contro VI.MA. s.a.s. e altre contestazioni processuali.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile confermando la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva respinto l'appello di Maria Elena Moroni avverso la sentenza del Tribunale di Rimini. La Corte ha ritenuto infondate o inammissibili le censure, affermando in sintesi: l'amministratore è legittimato a resistere in giudizio (e a costituirsi) per le impugnazioni ex art. 1137 c.c., con possibile ratifica assembleare successiva se l'azione eccede i suoi poteri; la documentazione prodotta dimostrava la regolare convocazione; la delega può essere anche parziale e solo il delegante può far valere limiti del mandato; il verbale non necessita di riportare analiticamente le motivazioni di ciascun voto; la contabilità deve essere sufficientemente intellegibile ma non formale come i bilanci societari; la questione della nullità dei titoli di acquisto per mancata denuncia alla Soprintendenza esula dall'ambito dell'azione ex art. 1137 c.c. e, comunque, la nullità per violazione del diritto di prelazione dello Stato non è azionabile tra privati per far valere l'invalidità dei titoli nei rapporti interprivati. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese di cassazione liquidate in complessivi Euro 5.500,00 e possibile obbligo integrativo di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1130 c.c.

    Attribuisce all'amministratore i poteri e la legittimazione passiva per le controversie sulle delibere assembleari; legittima quindi l'amministratore a costituirsi in giudizio senza preventiva autorizzazione assembleare per le materie rientranti nelle sue attribuzioni.

  • art. 1131 c.c.

    Riconosce la rappresentanza processuale dell'amministratore; impone l'obbligo di informare l'assemblea della citazione e di ottenere, quando necessario per atti che eccedono i poteri, la ratifica assembleare dell'operato.

  • art. 1136 c.c.

    Regola quorum e maggioranze per le delibere e richiede la regolare convocazione; la Corte ha ribadito che la prova della regolare convocazione incombe generalmente sul condominio/amministratore, mentre l'eventuale condomino pretermesso deve dimostrare l'omessa comunicazione per ottenere l'annullamento.

  • art. 1137 c.c.

    Disciplina l'azione di impugnazione delle delibere assembleari: l'azione si propone nei confronti dell'amministratore; il sindacato giudiziario è limitato agli ambiti e alle modalità previste dalla norma.

  • art. 66 disp. att. c.c.

    Norme sul procedimento assembleare e sulla convocazione; la disciplina antecedente alle modifiche del 2012/2020 non imponeva forme che dessero nullità automatica per alcune irregolarità (es. nomina presidente/segretario), ma richiede comunque il controllo della regolarità della convocazione.

  • art. 182 c.p.c.

    Il giudice può assegnare un termine perentorio per la regolarizzazione di difetti di rappresentanza o autorizzazione; applicabile anche in appello per sanare carenze di autorizzazione assembleare.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Limita l'oggetto e le censure ammissibili nel ricorso per cassazione; molte doglianze della ricorrente sono state ritenute inammissibili per carenza di specificità o per essere questioni di fatto.

  • art. 366 c.p.c.

    Prevede i requisiti di specificità della motivazione del ricorso per cassazione; la Corte ha rilevato numerose carenze di specificità nelle censure avanzate.

  • art. 360 c.p.c. (comma 1, n. 5 e riforme collegate)

    Delimita il sindacato sulla motivazione delle sentenze di merito: la cassazione sindaca solo vizi gravi della motivazione (mancanza, apparente, contraddittorietà manifesta, incomprensibilità) e l'omesso esame di fatti decisivi.

  • art. 67 disp. att. c.c.

    Regolava le deleghe in assemblea: nella vigenza antecedente alla riforma del 2012 la delega poteva essere anche verbale e parziale; dopo la riforma sono previste limitazioni, in particolare divieto di delega all'amministratore.

  • normativa sui beni culturali (legge 1 giugno 1939 n. 1089, d.lgs. 490/1999, d.lgs. 42/2004 - Codice dei beni culturali)

    Prevedono l'obbligo di denuncia/denuncia degli atti di trasferimento dei beni vincolati e il diritto di prelazione dello Stato; la Corte ha osservato che la nullità per violazione della prelazione sussiste ma non può essere efficacemente invocata tra privati nell'ambito di un'azione ex art. 1137 c.c. per annullare delibere condominiali o per invalidare titoli tra privati.

  • art. 1117 c.c.

    Indica competenza e natura delle parti comuni dell'edificio; utilizzato per valutare se le opere deliberate riguardassero parti comuni e la legittimazione all'intervento.

Massime di principio

  • L'amministratore ha la legittimazione a costituirsi in giudizio per difendere le delibere assembleari; se l'azione eccede i suoi poteri occorrerà la ratifica assembleare successiva per sanare la sua costituzione.
  • Il ricorrente che invoca l'annullamento per mancata convocazione deve provare l'omessa comunicazione nei confronti del singolo pretermesso; la semplice censura generica non basta.
  • Il verbale assembleare non deve riportare analiticamente le motivazioni di ogni voto: l'onere della prova della falsità o incompletezza grava sul condomino che impugna.
  • La contabilità condominiale non richiede la forma di bilancio societario, ma deve essere sufficientemente intellegibile e giustificata dai documenti; il controllo sulla completezza è valutazione di merito.
  • Questioni relative alla validità degli atti di acquisto e alla violazione di diritti di prelazione dello Stato sono materie diverse dall'impugnazione di una delibera condominiale ex art. 1137 c.c. e, di norma, non possono essere risolte nel giudizio di impugnazione della delibera contro l'amministratore.
  • Nel ricorso per cassazione sono necessari motivi specifici e ben inquadrati: censure generiche o non riferite a determinati passaggi della decisione di merito sono inammissibili.

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