Cassazione Penale, Sentenza n. 23916/2022 del 21/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Venezia che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità dell'art. 216 della legge fallimentare (nella parte che prevedeva la durata di anni dieci delle pene accessorie), ha rideterminato le pene accessorie in anni 2 e mesi 2. Il ricorso denunciava in particolare che il giudice dell'esecuzione non avrebbe considerato una memoria difensiva depositata il 20/02/2020 e che sarebbe dovuto essere applicato l'indulto (legge n. 241/2006).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità. Ha rilevato che l'omessa valutazione di una memoria non costituisce automaticamente vizio motivazionale salvo che non sia indicato quali argomenti decisivi siano stati omessi; il ricorrente non ha precisato tali argomenti. Quanto all'indulto, la Corte ha osservato che le parti non avevano chiesto l'applicazione dell'indulto e che la legge n. 241/2006 non contempla l'indulto delle pene accessorie; pertanto il giudice dell'esecuzione non ha errato nel non applicarlo. Per effetto dell'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente alle spese processuali e il pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
parte dichiarata incostituzionale nella parte in cui prevedeva la durata di anni dieci delle pene accessorie
La declaratoria di incostituzionalità ha reso necessario un incidente di esecuzione per la rideterminazione delle pene accessorie; il giudice dell'esecuzione ha commisurato la durata delle pene accessorie alla durata della pena principale.
Secondo la Corte la legge non prevede l'indulto delle pene accessorie; inoltre, non essendo stata richiesta dalle parti, il giudice dell'esecuzione non poteva pronunciarsi d'ufficio sul punto.
sanzioni per ricorso inammissibile
Consente al giudice di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; nella specie è stata disposta la somma di euro 3.000.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
principio sul requisito della colpa per l'esclusione della sanzione alla Cassa delle ammende
Richiamata per precisare che, in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, può essere ordinato il versamento alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve indicare con precisione quali argomenti decisivi sono stati omessi o travisati dalla motivazione impugnata; la mera affermazione generica di omissione di una memoria non è sufficiente.
- L'omessa valutazione di atti o memorie da parte del giudice integra rilevo solo se il ricorrente dimostra che da quegli atti derivavano argomenti decisivi per la decisione.
- Il giudice dell'esecuzione non è tenuto a applicare d'ufficio misure come l'indulto se le parti non le hanno chieste, e va verificato se la norma sull'indulto copre effettivamente anche le pene accessorie.
- Dopo la dichiarazione di incostituzionalità di una norma che fissava una durata automatica delle pene accessorie, il giudice dell'esecuzione può rideterminare tali pene in rapporto alla pena principale, salvo diversa motivazione.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta generalmente condanna alle spese e, se vi è colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; dunque è importante valutare la fondatezza e la specificità delle censure prima di proporre ricorso in cassazione.
- Per ottenere il riesame dell'applicazione di misure o benefici (es. indulto) è preferibile averli espressamente richiesti e motivati nel grado di merito o nell'incidente di esecuzione, così da dare al giudice l'occasione di pronunciarsi sul punto.
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