Cassazione Penale, Ordinanza n. 21345/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo l'unico motivo privo del requisito di specificità imposto dall'art. 581 c.p.p. perché sostanzialmente reiterativo delle argomentazioni già proposte in appello e già puntualmente respinte. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza di appello del 16/12/2024. L'unico motivo dedotto riguardava la qualificazione giuridica del fatto, con contestazione della ricostruzione operata dai giudici di merito. La Corte di cassazione rileva però che le censure erano generiche e non specifiche: non si confrontavano in modo adeguato con la motivazione della sentenza impugnata e si risolvevano nella mera riproposizione delle doglianze già esaminate e disattese in appello. In particolare, la motivazione di merito aveva già valorizzato il comportamento dell'imputato e la mancata spiegazione circa l'origine della disponibilità del bene per affermare la sussistenza del dolo di ricettazione e la corretta qualificazione giuridica del fatto.
Norme richiamate
Il motivo di ricorso deve essere specifico; la genericità o la mera riproposizione delle censure già formulate e respinte in appello comporta l'inammissibilità del ricorso.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere una critica argomentata e specifica alla decisione impugnata; non è sufficiente riproporre in modo pedissequo le questioni già dedotte in appello.
- La mancanza di specificità può essere sia intrinseca, quando le ragioni del motivo sono generiche o indeterminate, sia estrinseca, quando il motivo non si confronta con la complessità della motivazione della sentenza impugnata.
- Se il giudice di merito ha già esaminato e disatteso con motivazione logica e giuridicamente corretta le censure difensive, la mera reiterazione in cassazione non è idonea a fondare l'impugnazione.
- In caso di ricorso dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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