Cassazione Penale, Sentenza n. 12742/2025 del 02/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha proposto istanza di applicazione della detenzione domiciliare speciale facendo riferimento all'art. 47-quinques, comma 7, ord. pen. (presupposto: espiazione di almeno un terzo della pena). Il Tribunale di Sorveglianza di Catania ha dichiarato l'istanza inammissibile ritenendo invece che la richiesta fosse proposta ai sensi degli artt. 47 e 47-ter ord. pen. perché la pena residua sarebbe superiore ai limiti previsti da quelle norme. Il ricorrente, tramite difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione per erronea applicazione della normativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato: dagli atti risulta che l'istanza era effettivamente proposta ai sensi dell'art. 47-quinques, comma 7, e che il presupposto dell'espiazione di almeno un terzo della pena si era verificato. Il decreto impugnato, che aveva fatto riferimento agli artt. 47 e 47-ter, è stato annullato e la causa rinviata al Tribunale di Sorveglianza di Catania per un nuovo giudizio conforme alla corretta qualificazione normativa dell'istanza.
Norme richiamate
Il provvedimento impugnato aveva fatto riferimento a questa norma per affermare che la pena residua eccedeva i limiti; la Corte ha considerato tale riferimento erroneo rispetto alla norma effettivamente invocata dal ricorrente.
Come per l'art. 47, il decreto aveva richiamato questa disposizione per escludere l'accesso alla detenzione domiciliare speciale in ragione della pena residua; la Corte ha però rilevato che l'istanza non era stata formulata su questa base.
Questa è la norma richiamata dal ricorrente: pone quale presupposto l'avvenuta espiazione di almeno un terzo della pena. La Corte ha ritenuto che tale presupposto fosse soddisfatto e che l'istanza dovesse essere valutata alla stregua di questa disciplina.
Giurisprudenza richiamata
Sez. U., n. 42792 del 31/10/2001 (Policastro), Rv. 220094-01
La Corte ha utilizzato l'accesso agli atti e principi giurisprudenziali consolidati come fondamento per esaminare il contenuto documentale e la corretta qualificazione dell'istanza.
Massime di principio
- Un'istanza di misure alternative/deviazione deve essere valutata in base alla norma effettivamente richiamata dal ricorrente: se il ricorrente invoca l'articolo X, il giudice deve verificare i requisiti di quell'articolo e non respingerla per presunti limiti di altre norme senza adeguata motivazione.
- Se il provvedimento impugnato basa il rigetto su una diversa disposizione normativa rispetto a quella invocata, ciò costituisce vizio di motivazione/interpretazione che può portare all'annullamento e al rinvio.
- Il difensore deve documentare e specificare chiaramente i presupposti di legge invocati (es. prova dell'espiazione di un terzo della pena) per facilitare la corretta valutazione del tribunale.
- In caso di errore materiale o di qualificazione giuridica da parte del giudice di primo grado, la Corte può annullare e rinviare per un nuovo giudizio anziché decidere direttamente sul merito, quando sia necessario che il giudice di primo grado esamini la domanda secondo la norma corretta.
- Prima di dichiarare l'inammissibilità per superamento di limiti legali, il giudice deve verificare se l'istanza sia stata proposta con base normativa diversa che comporti requisiti differenti.
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