Cassazione Penale, Sentenza n. 05067/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della difesa di BELLONI avverso la sentenza del Tribunale di Modena (11/04/2023) dichiarata inammissibile per mancato deposito, con l'atto di appello, della dichiarazione/elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, requisito previsto dall'art. 581, comma 1-ter, c.p.p. Il ricorrente ha sostenuto che la dichiarazione di domicilio poteva considerarsi validamente resa in una fase precedente del giudizio e richiamata, essendo presente negli atti di primo grado e menzionata nella sentenza; ha dedotto violazione degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater c.p.p. La Corte di legittimità ha ritenuto il motivo manifestamente infondato: la norma (secondo l'interpretazione delle Sezioni Unite) richiede che l'onere sia assolto mediante deposito nell'impugnazione ovvero tramite richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione indicandone l'esatta collocazione nel fascicolo, cosa non avvenuta nel caso concreto.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha confermato che, per le impugnazioni proposte entro il 24/08/2024, si applica la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p., come interpretata dalle Sezioni Unite: l'elezione/dichiarazione di domicilio deve essere o allegata all'impugnazione o richiamata in modo espresso e specifico con indicazione della sua collocazione nel fascicolo. Nel caso di specie non risultando alcun riferimento nel atto di appello, l'inammissibilità è stata dichiarata e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000; non è stata rilevata l'assenza di colpa tale da esonerare dalla sanzione.
Norme richiamate
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-ter
prescritto il deposito, con l'atto di impugnazione, della dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio
La Corte, richiamando le Sezioni Unite, ha precisato che l'onere può essere assolto tramite allegazione alla impugnazione oppure mediante richiamo espresso e specifico a una precedente dichiarazione/elezione di domicilio con indicazione della sua esatta collocazione nel fascicolo; la sola presenza nel fascicolo o il richiamo generico non sono sufficienti.
art. 581 cod. proc. pen., comma 1-quater
disciplinava oneri relativi ai difensori (modificato dalla legge n. 114/2024)
La modifica normativa successiva ha cambiato la disciplina introducendo specifiche previsioni per il difensore di ufficio, ma tale modifica non è retroattiva per le impugnazioni presentate anteriormente alla data di efficacia (principio tempus regit actum).
Legge 9 agosto 2024, n. 114 ("legge Nordio")
abroga il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p. e inserisce, al comma 1-quater, le parole "di ufficio" dopo "del difensore"; entrata in vigore 25/08/2024
Dal 25/08/2024 le impugnazioni presentate dalle parti private e dai difensori non richiedono più, a pena di inammissibilità, il deposito della dichiarazione/elezione di domicilio; rimane l'onere, per il difensore di ufficio nei casi di imputato proceduto in assenza, di depositare mandato e domicilio rilasciati dopo la sentenza. Non essendovi norma transitoria, le impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore seguono la previgente disciplina.
Ordinanza Sezioni Unite n. 13808 del 24/10/2024
decisione sulle questioni rinviate circa applicabilità temporale e modalità di assolvimento dell'onere dell'elezione/dichiarazione di domicilio
Le Sezioni Unite hanno stabilito che la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte fino al 24/08/2024 e che l'onere può essere assolto anche mediante richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione indicandone la collocazione nel fascicolo, idoneo a consentire l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.
Massime di principio
- Per le impugnazioni depositate entro il 24/08/2024 si applica la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter, c.p.p.: l'elezione o dichiarazione di domicilio deve essere allegata all'impugnazione o richiamata in modo espresso e specifico indicando la sua esatta collocazione nel fascicolo processuale.
- La mera presenza di una dichiarazione di domicilio negli atti di primo grado o il richiamo generico alla sentenza di primo grado non sono sufficienti a sostituire l'adempimento richiesto: è necessario un riferimento puntuale che consenta l'immediata identificazione del documento.
- Dopo l'entrata in vigore della legge 9/8/2024 n.114 (25/08/2024) la regola è modificata: le impugnazioni delle parti private e dei difensori non richiedono più il deposito a pena di inammissibilità; resta invece un onere specifico per il difensore di ufficio nei casi di imputato proceduto in assenza.
- Il principio tempus regit actum si applica alle norme processuali: la normativa vigente al momento della proposizione dell'impugnazione determina i requisiti di ammissibilità.
- La mancata osservanza dell'onere formale (senza giustificazione di assenza di colpa) comporta l'inammissibilità dell'impugnazione e può dar luogo a condanna alle spese e a sanzione pecuniaria.
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