Cassazione Penale, Ordinanza n. 18210/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione del ricorrente, poiché l'impugnazione era stata proposta personalmente in violazione dell'art. 613, comma 1, c.p.p. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non essendo ravvisabili elementi per escludere tale conseguenza.
Esito
Favorevole al resistente (giudice di sorveglianza)
La controversia
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha rigettato l'istanza di concessione della misura alternativa della detenzione domiciliare proposta nell'interesse di una persona condannata. Quest'ultima ha proposto ricorso per cassazione personalmente, chiedendo l'annullamento del provvedimento di rigetto. La Corte non ha esaminato il merito della richiesta di misura alternativa, ritenendo il ricorso inammissibile perché proposto direttamente dall'interessato senza difensore iscritto nell'albo speciale, in violazione della disciplina sulle impugnazioni in materia di esecuzione e sorveglianza.
Norme richiamate
Il ricorso è stato ritenuto trattabile de plano perché la sua inammissibilità era immediatamente rilevabile.
L'impugnazione in cassazione doveva essere proposta da difensore iscritto nell'albo speciale; la proposizione personale comporta difetto di legittimazione e inammissibilità del ricorso.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
sentenza n. 186 del 2000
Richiamata per il criterio di quantificazione della somma da versare alla Cassa delle ammende in mancanza di elementi contrari.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso provvedimenti in materia di sorveglianza, la proposizione personale dell'impugnazione da parte dell'interessato, senza ministero di difensore abilitato, determina inammissibilità per difetto di legittimazione processuale.
- Quando l'inammissibilità del ricorso è immediatamente percepibile dagli atti, la Corte può definirlo de plano senza passare da un ordinario contraddittorio camerale.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di elementi contrari, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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