Cassazione Civile, Ordinanza n. 20643/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato estinto il giudizio di legittimità per rinuncia agli atti, rilevando che la rinuncia era stata validamente proposta dai ricorrenti e che la resistente vi aveva aderito. In conseguenza dell'estinzione, la Corte ha disposto nulla per le spese.
Esito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società debitrice, il suo legale rappresentante e un fideiussore hanno proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna. Nel corso del giudizio di legittimità, prima della decisione, i ricorrenti hanno depositato rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 390, comma 2, c.p.c.; la parte resistente ha poi aderito alla rinuncia con dichiarazione resa tramite i propri difensori muniti di procura speciale. La Corte ha quindi preso atto della rinuncia e dell'adesione, dichiarando l'estinzione del giudizio di cassazione, senza statuizione sulle spese.
Norme richiamate
Consente la rinuncia agli atti del giudizio di cassazione da parte del ricorrente mediante procura speciale.
In presenza di rinuncia valida e adesione della controparte, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la rinuncia agli atti, se validamente effettuata dal ricorrente con procura speciale e seguita dall'adesione della controparte, determina l'estinzione del processo.
- L'estinzione del giudizio per rinuncia comporta la chiusura del processo di legittimità senza esame dei motivi di ricorso e, salvo diversa statuizione, senza regolazione delle spese.
Come è indicizzato
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