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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42282/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Milano che aveva riconosciuto parzialmente l'indennizzo per ingiusta detenzione subita a seguito dell'esecuzione dell'ordine di carcerazione emesso dopo la condanna definitiva per sequestro di persona a scopo di estorsione. Il ricorrente deduceva che l'indennizzo doveva essere riconosciuto per l'intero periodo di detenzione, rilevando che la notifica dell'estratto contumaciale era stata effettuata ad un difensore d'ufficio diverso da quello nominato dalla Corte d'Assise di Monza, circostanza che avrebbe impedito tempestive impugnazioni e portato alla prosecuzione illegittima della detenzione.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale che aveva riconosciuto l'indennizzo solo per il periodo successivo alla presentazione dell'incidente di esecuzione (dal 12.12.2017 al 26.02.2018, 76 giorni) ritenendo il ritardo nella proposizione dell'incidente (oltre quattro anni dall'esecuzione) comportamento gravemente colposo del Morelli e concausa della protrazione della detenzione. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali, al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende e a rifondere euro 1.000 al Ministero resistente per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione; la sentenza conferma che esso si applica anche quando l'ingiustizia deriva da un ordine di esecuzione illegittimo, purché vi sia un errore dell'autorità e non sussista comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto che abbia concorso al prolungamento della detenzione.

  • art. 670 c.p.p.

    Norma richiamata quale strumento processuale (incidente di esecuzione) per ottenere la sospensione dell'esecuzione e dichiarare la non esecutività della sentenza; la Corte ha valorizzato la tempestività nell'utilizzo di tale rimedio da parte del condannato.

  • Corte Costituzionale, sentenza 25.07.1996 n.310

    Corte cost. 25.07.1996 n.310

    Pronuncia che ha esteso l'ambito di applicazione dell'indennizzo includendo l'ordine di esecuzione illegittimo; da essa deriva il principio che rileva l'illegittimità dell'ordine di esecuzione, purché non sia il comportamento del detenuto (doloso o gravemente colposo) la causa del protrarsi della detenzione.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez.4, pronunce richiamate)

    es. Sez.4 n.17118/2021; Sez.4 n.57203/2017; Sez.4 n.35705/2018

    Costante orientamento che richiede che l'errore dell'autorità sia individuabile (violazione di legge) e che il comportamento del detenuto non costituisca concausa dolosa o gravemente colposa del ritardo o dell'errore nell'esecuzione; il giudice valuta la responsabilità del condannato rispetto all'atto giudiziario impugnato.

Massime di principio

  • Il diritto all'indennizzo per ingiusta detenzione si applica anche quando l'ingiustizia deriva da un ordine di esecuzione illegittimo, ma occorre accertare che l'errore sia dell'autorità e non determinato da comportamento doloso o gravemente colposo del detenuto.
  • Se il detenuto era a conoscenza dell'ordine di esecuzione o ha avuto possibilità di agire e non ha tempestivamente promosso gli strumenti processuali idonei (es. incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p.), il ritardo può essere qualificato come grave colpa e limitare l'indennizzo al periodo successivo alla sua iniziativa.
  • Errori nelle notifiche (ad esempio notifica a difensore diverso) possono giustificare il riconoscimento dell'ingiusta detenzione solo se tali vizi siano causa diretta e non eludibile della mancata impugnazione o difesa; il richiedente deve dimostrare il nesso causale fra il vizio e la protrazione della detenzione.
  • Nella quantificazione dell'indennizzo il giudice concilia criteri aritmetici ed equitativi; le decisioni sulla misura sono sindacabili in cassazione solo se affette da vizio di motivazione o illegittimità.
  • Chi propone ricorso in Cassazione per questioni di indennizzo deve contestare specificamente vizi giuridici o motivazionali dell'ordinanza impugnata: doglianze generiche sono destinate al rigetto o all'inammissibilità.
  • In caso di rigetto/inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e ad oneri ulteriori (es. somme alla Cassa delle ammende, rifusione spese al resistente).

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