Cassazione Penale, Ordinanza n. 35711/2025 del 31/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per avere omesso di indicare, nella domanda di concessione del reddito di cittadinanza, l'acquisto e la titolarità di un fabbricato, con conseguente superamento della soglia di patrimonio immobiliare diversa dalla casa di abitazione prevista per l'accesso al beneficio. I motivi dedotti lamentavano violazione di legge e difetto di motivazione sull'affermazione di responsabilità, sostenendo l'assenza di dolo e la correttezza della compilazione della DSU/ISEE sulla base delle indicazioni del CAF, nonché l'omessa considerazione del fatto che l'imputato si era affidato a professionisti per la compilazione dei moduli. La Corte ha ritenuto le censure sostanzialmente dirette a contestare la valutazione della prova e la ricostruzione del fatto compiute dal giudice di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che le doglianze non rientravano nel perimetro delle censure deducibili in sede di legittimità, perché investivano apprezzamenti di fatto e valutazioni probatorie riservati al giudice di merito, la cui motivazione era stata ritenuta congrua, completa e logicamente coerente. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7 legge n. 4 del 2019
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna per l'omessa comunicazione di elementi patrimoniali rilevanti ai fini del reddito di cittadinanza.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. non si applica se l'inammissibilità non è ascrivibile a colpa del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che, pur formalmente prospettate come violazione di legge o difetto di motivazione, mirino in realtà a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio o una diversa ricostruzione del fatto.
- La motivazione della sentenza di merito è insindacabile in cassazione quando sia congrua, esauriente e logicamente coerente, e dia conto dell'iter argomentativo seguito dal giudice.
- Nel giudizio sul reddito di cittadinanza, l'omessa indicazione di un cespite immobiliare rilevante può integrare la falsità o incompletezza dichiarativa quando la disponibilità del bene comporti il superamento della soglia patrimoniale prevista per l'accesso al beneficio.
- La deduzione di avere compilato la domanda con l'ausilio di professionisti o su indicazione di un CAF non esclude automaticamente la responsabilità se il giudice di merito accerta la consapevolezza dell'incompletezza della dichiarazione e la rilevanza del bene non indicato.
- La sanzione pecuniaria prevista dall'art. 616 c.p.p. consegue alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, salvo che ricorra assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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