Ordinanza n. 1896/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Nota emessa dal Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale di Roma Capitale Prot. QM 92065 del 12/09/2025, concernente le indicazioni operative per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'Anno Scolastico 2025/2026; - dell'Accordo Sindacale QM/25118/2019 e della circolare QM/25075/2019, in parte qua; - ove occorre, del Regolamento concernente le modalità e criteri per la gestione degli incarichi a tempo determinato nei Servizi Educativi e Scolastici di Roma Capitale, approvato dalla Giunta Capitolina con Deliberazione n. 333 dell'8 agosto 2025, in parte qua; - di tutti gli atti prodromici consequenziali e connessi, ancorché sconosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha respinto l'istanza cautelare, ritenendo non allegato un pregiudizio grave e irreparabile e rilevando, inoltre, la necessità di un'approfondita disamina della questione nella sede propria del merito. La decisione non definisce il giudizio di annullamento e dispone la trasmissione degli atti al Presidente della Sezione competente per materia per il prosieguo del giudizio. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Atto impugnato: Nota di Roma Capitale recante le indicazioni operative per il conferimento di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026, nonché gli atti presupposti concernenti i criteri di gestione degli incarichi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la nota del Dipartimento Scuola, Lavoro e Formazione Professionale di Roma Capitale relativa al conferimento di incarichi a tempo determinato per l'anno scolastico 2025/2026. Sono stati contestati, in parte qua, anche un accordo sindacale, una circolare e, ove occorrente, il regolamento approvato dalla Giunta Capitolina sui criteri e sulle modalità di gestione degli incarichi a tempo determinato nei servizi educativi e scolastici. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di legittimità dedotti, né le disposizioni concretamente censurate. La domanda cautelare è stata esaminata ai sensi dell'art. 55 c.p.a.
Norme richiamate
La tutela cautelare è stata negata per l'assenza di allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile; il giudice ha inoltre ritenuto necessario approfondire la controversia nella fase di merito.
Massime di principio
- La concessione della tutela cautelare nel processo amministrativo richiede l'allegazione di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza, l'istanza deve essere respinta.
- La necessità di un'approfondita disamina della controversia nella sede di merito non integra, di per sé, una decisione sulla fondatezza della domanda di annullamento, ma giustifica la mancata concessione della misura cautelare quando non risulti comunque dimostrato il pregiudizio cautelare.
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