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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27661/2022 del 15/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza d'appello sostenendo l'abnormità della decisione per omissione di pronuncia sulla richiesta di concordato sulla pena (patteggiamento) concordato su anni 2 e mesi 8 di reclusione. La difesa ha dedotto che il Procuratore generale avesse già prestato il consenso a norma dell'art. 599-bis c.p.p., poi illegittimamente revocato alla luce della rimostranza delle parti civili e della pendenza di giudizi civili promossi da altre persone offese. Si è contestata dunque la revocabilità del consenso del Procuratore generale e l'omessa statuizione della Corte territoriale in ordine al concordato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, dalle trascrizioni della fonoregistrazione e dal verbale d'udienza, non risulti una revoca di un consenso già prestato, ma piuttosto una formazione progressiva e non conclusa dell'accordo tra le parti. Non risultando che il Procuratore generale avesse effettivamente e definitivamente prestato il consenso richiesto, non si configura ipotesi di revoca e quindi è infondata la censura per omessa pronuncia sul concordato. Perciò il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e il ricorso è stato respinto.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    art. 599-bis, cod. proc. pen.

    Disciplina il patteggiamento e il consenso del Procuratore generale per l'accordo sulle richieste di pena; nella sentenza è centrale la questione se il consenso sia intervenuto e se possa essere revocato; la Corte ha ritenuto che qui non fosse intervenuto un consenso definitivo.

  • art. 589 c.p.p.

    art. 589, cod. proc. pen.

    Norma richiamata unitamente all'art. 599-bis in relazione all'assetto e alla forma dell'accordo e alla necessità di un accordo scritto per l'autosufficienza; la Corte osserva che non risultava un accordo scritto ai sensi del combinato disposto.

  • art. 134 c.p.p.

    art. 134, cod. proc. pen.

    Stabilisce che il verbale venga redatto in forma integrale o riassuntiva e che, in quest'ultimo caso, sia effettuata la riproduzione fonografica: la Corte ha ritenuto utilizzabili le trascrizioni della fonoregistrazione per integrare il verbale.

  • art. 139, comma 3, c.p.p.

    art. 139, comma 3, cod. proc. pen.

    Precisa che, se la riproduzione fonografica è inefficace o non intellegibile, fa prova il verbale in forma riassuntiva; nella fattispecie la Corte ha ritenuto che le trascrizioni della fonoregistrazione integrassero il verbale e provassero la mancata conclusione del consenso.

  • art. 616 c.p.p.

    art. 616, cod. proc. pen.

    Norma indicata in relazione alle statuizioni conseguenti al rigetto del ricorso (provvedimenti a seguito di decisione della Cassazione); la Corte ha disposto le conseguenti statuizioni ai sensi di tale articolo.

Massime di principio

  • Perché un concordato sulla pena (patteggiamento) sia efficace è necessario che il consenso del Procuratore generale sia effettivamente e definitivamente manifestato; mera disponibilità o trattativa non equivalgono a consenso formale.
  • Un atto definito "consenso" dalle parti non è automaticamente vincolante se, nel verbale d'udienza e nelle trascrizioni, risulta che l'accordo era ancora in formazione; la qualifica giuridica dipende dal concreto svolgimento procedurale.
  • La forma scritta dell'accordo (ove richiesta dalle norme) e la corretta verbalizzazione sono elementi rilevanti: senza l'accordo scritto previsto dagli artt. 589 e 599-bis c.p.p., difficilmente si può parlare di consenso definitivo suscettibile di revoca o meno.
  • Le registrazioni fonografiche e le loro trascrizioni possono integrare il verbale d'udienza e provare lo stato delle trattative tra le parti: il contenuto concreto delle dichiarazioni rese in udienza è decisivo per valutare se il consenso sia intervenuto.
  • Se non è dimostrato che il Procuratore generale abbia prestato il consenso, non può sorgere la questione della sua revocabilità; dunque le censure basate su una presunta revoca sono infondate quando manca la prova di un consenso antecedente.

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