Cassazione Penale, Sentenza n. 23335/2023 del 29/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che, in sede di rinvio, aveva annullato la misura custodiale solo rispetto al reato di estorsione (capo 6) ma l'aveva confermata per usura (capo 11) e trasferimento fraudolento di valori (capo 14), sostituendola con arresti domiciliari e divieto di comunicazione. La difesa denunciava vizi di motivazione e illogicità: sosteneva che Mannolo Remo non aveva alcun contributo alla pattuizione usuraria, che la gestione e la trattativa erano state operate esclusivamente dal fratello Dante e che la presenza del ricorrente era sporadica e irrilevante; inoltre contestava la valutazione del trasferimento del terreno e l'omessa motivazione sull'aggravante e sulle esigenze cautelari, segnalando il ruolo marginale del ricorrente e la risalenza dei fatti come elementi esimenti dal pericolo di reiterazione.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato e, nei limiti, inammissibile in punto di gravità indiziaria perché mirava a una revisione di valutazioni di merito non sindacabili in questa sede. La Corte ha confermato la ricostruzione del Tribunale: il ricorrente, sebbene non coinvolto nella pattuizione originaria dell'usura, è intervenuto nella fase esecutiva esercitando una pressione attiva sul debitore e agevolando la riscossione (concorso nel reato di usura). Analogamente, il trasferimento del terreno a un prestanome è stato ritenuto idoneo a dissimulare la provenienza illecita e a eludere misure di prevenzione, collegato all'operatività agevolativa del ricorrente. Sul punto dell'aggravante la Corte ha osservato che la censura è inammissibile perché non era stata previamente articolata. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale che ha fatto riferimento alla presunzione relativa prevista per i reati aggravati ex art. 416-bis, comma 1, cod. pen., pur modulando la misura considerando ruolo e risalenza dei fatti; il rigetto del ricorso è stato seguito dalla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 416-bis, comma 1, cod. pen.
art. 416 bis. 1 cod. pen.
La Corte ha valorizzato la presunzione relativa collegata all'aggravante per i reati di associazione di tipo mafioso come elemento che incide sulla valutazione del pericolo di reiterazione ai fini cautelari; tale presunzione può giustificare misure cautelari salvo adeguata e specifica contestazione.
Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Rv. 264887 (giurisprudenza)
Sez. 2, n. 40380 del 11/06/2015, Pg, Tiesi in proc. Cardamone, Rv. 264887
La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'usura è reato a condotta frazionata e che terzi, estranei all'accordo originario, che intervengono nella fase esecutiva agevolando la riscossione del credito usurario, possono rispondere a titolo di concorso.
Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020, Rv. 280313 (giurisprudenza)
Sez. 2, n. 35878 del 23/09/2020 Bianchi, Rv. 280313
Richiamata per precisare che i pagamenti o i comportamenti posti in essere in esecuzione del patto usurario segnano il momento consumativo del reato e non configurano un "post factum" non punibile; questi atti incidono anche sul termine di prescrizione.
Sez. 2, n. 41788 del 04/10/2022 (giurisprudenza/intervento processuale)
Sez. 2, n. 41788 del 4 ottobre 2022
Richiamata per motivare l'inammissibilità della censura sull'aggravante quando essa non era stata dedotta nel precedente ricorso; non si può contestare la mancata motivazione su temi non previamente devoluti alla Corte.
Massime di principio
- La partecipazione successiva alla fase esecutiva di un patto usurario (pressione sul debitore, solleciti per il pagamento, negoziazione di soluzioni che agevolano l'incasso) può integrare il concorso nel reato di usura anche se il soggetto non ha partecipato alla pattuizione originaria.
- Il trasferimento di beni a prestanome, soprattutto se funzionale a celare la provenienza illecita o ad eludere misure di prevenzione, è un indizio forte di trasferimento fraudolento di valori rilevante penalmente.
- Le censure di merito sulla valutazione delle fonti indiziarie sono difficilmente ammissibili in sede di legittimità quando mirano a offrire altra lettura degli elementi probatori: la Corte di legittimità controlla la logica e la completezza della motivazione, ma non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella del giudice di merito.
- Non si può censurare la mancata motivazione su un punto (es. aggravante) se tale questione non era stata oggetto di deduzione nelle fasi precedenti; l'omessa devoluzione del tema rende la censura inammissibile.
- L'art. 416-bis, comma 1, produce una presunzione che incide sulla valutazione del pericolo di reiterazione ai fini cautelari: per superare questa presunzione la difesa deve fornire elementi specifici e concreti e non una mera interpretazione alternativa dei fatti.
- Quando il giudice di merito modula la misura cautelare (es. sostituzione con domiciliari) tiene conto sia della gravità indiziaria sia degli elementi attenuanti come il ruolo marginale e la risalenza del fatto; le misure meno afflittive possono essere adottate purché adeguate a prevenire il pericolo concreto di reiterazione.
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