Cassazione Penale, Ordinanza n. 13613/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato condannato nei precedenti gradi di merito. L'unico motivo deduceva il vizio di manifesta illogicità della motivazione per travisamento della prova, sostenendo che la corte di appello avesse mal interpretato le dichiarazioni del teste a carico, gli esiti del verbale di ispezione personale e le fotografie allegate. La difesa chiedeva in sostanza una diversa lettura del compendio probatorio, valorizzando una ricostruzione alternativa dei fatti rispetto a quella accolta nel giudizio di merito.
La decisione
La Corte ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità perché meramente reiterativo di doglianze già dedotte in appello e già puntualmente disattese con argomentazione immune da vizi logici. Ha precisato che le censure, benché formalmente qualificate come travisamento della prova, in realtà tendevano a ottenere una rivalutazione del merito e una ricostruzione fattuale alternativa, operazione preclusa in cassazione. Di conseguenza il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
è applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre, sotto la veste del vizio di motivazione o del travisamento della prova, censure che si risolvono nella mera reiterazione di doglianze già esaminate e disattese in appello.
- Il travisamento della prova ricorre solo quando si deduca che il giudice di merito abbia fondato la decisione su una prova inesistente oppure su un risultato probatorio oggettivamente e incontestabilmente diverso da quello reale; non basta prospettare una lettura alternativa degli elementi già valutati.
- La deduzione di travisamento del fatto non può trasformarsi in una richiesta di nuova valutazione del merito probatorio, preclusa al giudice di cassazione.
- Quando la sentenza di merito ha già esaminato in modo logico e completo la credibilità della prova dichiarativa e i riscontri esterni, il ricorso che miri solo a contrapporre una diversa interpretazione del materiale istruttorio è inammissibile.
Come è indicizzato
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