Cassazione Penale, Sentenza n. 27640/2025 del 28/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza di appello con due motivi principali: (1) vizio di motivazione per omissione nella valutazione di nuovi elementi probatori depositati in data 4/9/2024, tali da integrare le circostanze attenuanti generiche e incidere sul trattamento sanzionatorio (in particolare la positiva transazione con la curatela, la rinuncia a crediti professionali per circa €97.000 da parte di una società di cui era rappresentante e l'escussione di una fideiussione di €131.000); (2) vizio nella rideterminazione della pena per eccessivo aumento ai sensi dell'art. 219, comma 2, n. 1, legge fallimentare, lamentando che la riduzione della pena rispetto al primo grado sia stata minima nonostante la prescrizione di alcune condotte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto assente il travisamento della prova: la Corte d'appello aveva esaminato i pagamenti e le transazioni ritenendole non sufficienti (es. pagamento di €25.000 rispetto a distrazioni superiori a €800.000) per ottenere l'attenuante generica; la rinuncia a crediti era riferita a una società e non a crediti personali e la fideiussione era un obbligo contrattuale non valutabile come riparazione ai fini dell'attenuazione. Sul secondo motivo la Corte ha confermato la legittimità dell'aumento per continuazione, richiamando i criteri dell'art. 133 c.p. (gravità della condotta, ingente entità delle distrazioni e somme non versate all'Erario). In definitiva il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Usato dalla Corte per giustificare la determinazione della pena e l'applicazione dei criteri di valutazione della gravità della condotta (tra cui l'entità delle distrazioni e i debiti verso l'Erario) ai fini dell'aumento per continuazione.
La Corte ha ritenuto che l'escussione di una fideiussione prestata prima del fallimento costituisca adempimento di un impegno negoziale dovuto e non un atto idoneo, di per sé, a costituire elemento di alleggerimento ai fini dell'attenuazione della pena secondo tale norma.
Legge fallimentare, art. 219, comma 2, n. 1
Richiamata in relazione alla contestata continuazione fallimentare: la Corte ha ritenuto legittima l'incremento della pena in ragione della gravità complessiva delle condotte (distrazioni rilevanti e omissione versamenti all'Erario) valutate come elementi ostativi ad una significativa riduzione.
Massime di principio
- Il vizio per travisamento della prova richiede che la Corte abbia omesso la valutazione di un elemento probatorio acquisito e potenzialmente decisivo; la mera divergenza di valutazione non è sufficiente.
- Pagamenti o transazioni di entità modesta rispetto al totale del danno (es. €25.000 vs distrazioni per oltre €800.000) difficilmente comportano, da soli, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
- La rinuncia a crediti riconducibili a una società di cui l'imputato è rappresentante non equivale automaticamente a una rinuncia a crediti personali dell'imputato e può avere limitata incidenza ai fini dell'attenuazione.
- L'escussione di una fideiussione prestata prima del fallimento è considerata adempimento di un obbligo contrattuale e non necessariamente atto riparatorio rilevante per la diminuzione della pena.
- L'aumento della pena per continuazione (o continuazione 'fallimentare') può essere confermato se sussiste una gravità complessiva della condotta, valutabile anche in funzione dell'entità delle distrazioni e dei debiti tributari che hanno condotto al fallimento.
- Nelle impugnazioni sulla determinazione della pena è necessario dimostrare che la valutazione della corte territoriale sia stata manifestamente illogica o omissiva, non è sufficiente la semplice contestazione numerica della pena.
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