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Ordinanza

Ordinanza n. 112/2026 - Latina, Sezione 1

per A) l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: 1) della determinazione dirigenziale n. 130 del 9 febbraio 2026 e della relativa comunicazione, con cui è stato affidato alla controinteressata il servizio di refezione e mensa scolastica in favore degli alunni della sezione primavera, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, per la durata di cinque annualità scolastiche a decorrere dall’a.s. 2025/2026 (CIG B8D2FE10FF); 2) di tutti i lavori della procedura, inclusi tutti i verbali di gara della commissione giudicatrice e la determinazione dirigenziale n. 9 dell’8 gennaio 2026 di presa d’atto dei verbali stessi di e conseguente approvazione della proposta di aggiudicazione; 3) occorrendo, della verifica, non nota, dei requisiti dell’aggiudicataria; 4) del sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta dell’aggiudicataria e segnatamente della nota del responsabile unico del procedimento del 5 febbraio 2026, recante valutazione di congruità; 5) occorrendo, degli atti programmatori e della lex specialis della procedura, dei chiarimenti e di ogni atto o provvedimento della procedura, nelle parti e nella misura in ipotesi ritenute ostative all’accoglimento delle legittime istanze della ricorrente proposte con la presente azione; 6) di ogni atto presupposto, conseguente o comunque connesso, ancorché non conosciuto; B) la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato e per l’accertamento del diritto all’aggiudicazione.

Giustizia amministrativa202600305

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione del servizio quinquennale di refezione e mensa scolastica a favore di un’altra impresa, nonché gli atti della procedura, la verifica dei requisiti e la verifica di congruità dell’offerta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del servizio di refezione e mensa scolastica destinato agli alunni della sezione primavera, della scuola dell’infanzia e della scuola primaria, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti. Sono stati impugnati anche i verbali della commissione giudicatrice, l’approvazione della proposta di aggiudicazione, la verifica dei requisiti dell’aggiudicataria, il subprocedimento di verifica della congruità dell’offerta e, in via eventuale, gli atti programmatori, la lex specialis, i chiarimenti e ogni atto connesso. Nel merito sono state chieste la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e l’accertamento del diritto all’aggiudicazione. Il testo dell’ordinanza cautelare non espone in dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per carenza del periculum in mora. Il pregiudizio allegato è stato ritenuto un generico danno patrimoniale, tipico della posizione di chi lamenti la mancata aggiudicazione di un contratto pubblico e, come tale, non sufficiente a giustificare la sospensione. Inoltre, l’aggiudicataria era già stata immessa nel servizio e la continuità della refezione scolastica è stata ritenuta particolarmente meritevole di tutela, in ragione delle prioritarie esigenze degli alunni destinatari del servizio. L’ordinanza non decide il merito delle censure né la domanda di aggiudicazione o di inefficacia del contratto. È stata fissata per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 24 giugno 2026, ai sensi dell’art. 120 c.p.a. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    domanda di sospensione dell’efficacia degli atti impugnati

    La tutela cautelare richiede la verifica dei presupposti cautelari, tra cui il periculum in mora; nel caso concreto tale presupposto è stato escluso.

  • art. 120 c.p.a.

    fissare l’udienza pubblica del 24 giugno 2026 per la trattazione del merito del ricorso

    La controversia è stata trattata secondo il rito speciale previsto per le controversie relative alle procedure di affidamento di contratti pubblici, con fissazione dell’udienza di merito.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative all’aggiudicazione di un contratto pubblico, il generico pregiudizio patrimoniale derivante dalla mancata aggiudicazione non integra, di per sé, un periculum in mora idoneo a fondare la sospensione cautelare degli atti di gara.
  • Quando l’aggiudicatario sia già stato immesso nell’esecuzione di un servizio pubblico rivolto a una particolare categoria di utenti, la valutazione cautelare deve considerare la continuità del servizio e le esigenze degli utenti, che possono prevalere sull’interesse dell’impresa non aggiudicataria alla sospensione dell’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieAggiudicazione, revoca e annullamento della garaRito appalti e sorte del contrattoTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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