Cassazione Civile, Sentenza n. 15472/2021 del 03/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'illegittimità del termine apposto al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato stipulato con l'ASP (contratto iniziato il 1/2/2013 e prorogato fino al 31/7/2013) e richiesta di indennità risarcitoria (12 mensilità). Questioni collaterali: applicabilità della disciplina introdotta dalla legge Fornero (L. n. 92/2012) ai contratti di pubblico impiego stipulati nel 2013 (contratti acausali fino a 12 mesi), e rilevanza, ai fini del risarcimento ex art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e della Direttiva 1999/70/CE, della proroga di un contratto ritenuto illegittimo per genericità della causale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione (o, in caso di notifica telematica, della relata telematica e delle ricevute PEC), con conseguente mancata possibilità di verificare la tempestività dell'impugnazione (termine breve di 60 giorni). In subordine è rilevata anche la notificazione del ricorso effettuata oltre il termine di 60 giorni. Per tali ragioni il merito sulle questioni substantive (applicabilità della legge Fornero, configurabilità dell'abuso e risarcimento ex art. 36) non è stato esaminato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e richiamo alla possibile maggiorazione del contributo unificato ai sensi dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Norma richiamata come base per la richiesta di indennizzo in caso di illegittimità del rapporto di lavoro a tempo determinato nel pubblico impiego; la Corte non è però entrata nel merito per difetto procedurale.
Direttiva 1999/70/CE, clausola n. 5
Richiamata in relazione alla tutela contro l'abuso dei contratti a termine e al relativo risarcimento; la questione non è stata risolta nel presente ricorso per improcedibilità.
L. 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. legge Fornero)
Modifiche agli artt. 1 e 4 del d.lgs. n. 368/2001 che hanno ammesso contratti acausali fino a 12 mesi (non prorogabili). La Corte ha posto il problema nomofilattico della sua applicabilità ai contratti pubblici stipulati nel 2013, ma non ha deciso sul punto.
d.lgs. n. 368 del 2001, artt. 1 e 4
Disciplina del contratto a termine e delle causali/proroghe; nella fattispecie rilevano ai fini della valutazione di legittimità del termine e di eventuale abuso, ma non sono stati valutati nel merito per l'improcedibilità del ricorso.
art. 32 L. n. 183/2010 (come modificato dalla L. n. 92/2012)
Norma che prevede la decadenza per l'impugnazione di contratti a termine oltre determinati termini; la Corte d'appello aveva ritenuto decaduti i precedenti contratti impugnati oltre il termine previsto.
D.L. 28 giugno 2013, n. 76 conv. in L. 9 agosto 2013, n. 99
Ulteriore riforma richiamata nel testo come riferimento cronologico normativo successivo alla legge Fornero; non decisiva nel presente giudizio per l'improcedibilità.
Stabilisce l'improcedibilità del ricorso per cassazione se non è depositata copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione: principio applicato dalla Corte per dichiarare l'improcedibilità.
art. 325 cod. proc. civ., secondo comma
Rilevato in riferimento al termine breve e alla necessità di verificare la tempestività dell'impugnazione; la mancata prova della tempestività ha inciso sull'improcedibilità.
art. 13, d.P.R. n. 115/2002, comma 1-quater (come modificato dalla L. n. 228/2012)
Norma richiamata in relazione all'eventuale raddoppio del contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza delle condizioni per l'applicazione della maggiorazione, ove dovuta.
Massime di principio
- In impugnazioni davanti alla Corte di Cassazione è obbligatorio depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione (o, per notifiche telematiche, la relata telematica e le ricevute PEC); l'omissione determina l'improcedibilità del ricorso, impedendo qualsiasi esame di merito.
- La tempestività della notificazione del ricorso (termine breve, 60 giorni dalla pubblicazione quando rilevante) deve risultare da documenti prodotti: se la notifica è oltre il termine l'impugnazione è inammissibile anche se il motivo è fondato.
- Quando si agisce contro contratti a termine del pubblico impiego è essenziale specificare i profili di illegittimità e indicare le norme e gli effetti invocati (es. artt. 4 e 5 d.lgs. 368/2001, art. 36 d.lgs. 165/2001, Direttiva 1999/70/CE) per ottenere il riconoscimento del danno; carenze assertive possono comportare il rigetto della domanda sul merito.
- La normativa intervenuta fra il 2012 e il 2013 (L. n. 92/2012 e successiva L. n. 99/2013) ha modificato la disciplina dei contratti a termine e può influire sulla legittimità di contratti acausali e sulle possibilità di proroga: in cause simili va attentamente verificato il quadro normativo applicabile alla data di stipula.
- La decadenza prevista da norme speciali (es. art. 32 L. n. 183/2010) può impedire la contestazione di precedenti contratti se l'impugnazione è proposta oltre i termini previsti; bisogna valutare eventuali eccezioni e la copertura temporale delle diverse riforme normative.
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