Cassazione Civile, Sentenza n. 15473/2021 del 03/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La resistente, dipendente a tempo indeterminato dell'IPAB 'Istituto di Ricovero San Vincenzo de' Paoli' dal 1990, chiese che fosse dichiarato il suo diritto a essere assorbita dal Comune di Ravanusa a seguito dell'estinzione dell'IPAB (decreto regionale 27/3/2014) e la condanna del Comune al pagamento delle retribuzioni maturate dal 18/4/2014 e al risarcimento dei danni. Il Comune eccepì l'assenza di obbligo di assorbimento in mancanza di posti organici e denunciò profili di illegittimità costituzionale e conflitto con i vincoli di finanza pubblica e con le norme statali sul reclutamento del personale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Comune, ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Palermo e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c., ha respinto la domanda di Borzellino. La decisione si fonda sulla pronuncia della Corte costituzionale n. 135/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, della legge regionale siciliana n. 22/1986 nella parte che prevedeva la devoluzione dei beni al comune "che assorbe anche il personale dipendente...", con effetto ex tunc; venuto meno il presupposto normativo per l'assunzione ope legis, la pretesa di assorbimento e pagamento delle retribuzioni è stata respinta. Le spese processuali sono compensate tra le parti.
Norme richiamate
Legge regionale Sicilia 9 maggio 1986, n. 22, art. 34, comma 2
«e i beni patrimoniali sono devoluti al comune, che assorbe anche il personale dipendente, facendone salvi i diritti acquisiti in rapporto al maturato economico»
La norma prevedeva il trasferimento dei beni e l'assorbimento del personale da parte del comune; la Corte costituzionale (sent. n.135/2020) l'ha dichiarata incostituzionale per violazione dei princìpi di autonomia finanziaria e corrispondenza tra risorse e funzioni, eliminando ex tunc il presupposto per l'assunzione ope legis.
Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, art. 30
Richiamato dal ricorrente in relazione a principi generali sul pubblico impiego e sul reclutamento; utilizzato come parametro interpretativo per sostenere che l'assorbimento non può derogare ai principi statali sul reclutamento e alle regole sugli organici.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Norma invocata quale motivo di cassazione per vizio di motivazione e violazione di norme di diritto nella decisione della Corte territoriale.
Codice di procedura civile, art. 384, comma 2
Consente alla Corte di Cassazione, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, di decidere nel merito la controversia anziché rinviare.
Codice di procedura civile, art. 92, secondo comma
Basato sulle ragioni rilevate, la Corte ha ritenuto di compensare tra le parti le spese dell'intero processo.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Riferimento formale sulla non sussistenza del presupposto per il versamento di un ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente e indicazioni sul contributo a carico della ricorrente incidentale, ove dovuto.
Sentenza Corte costituzionale 6 luglio 2020, n. 135
Dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, L.R. 22/1986 nella parte che imponeva l'assorbimento del personale da parte del comune, per violazione dei princìpi costituzionali relativi all'autonomia finanziaria, alla corrispondenza tra risorse e funzioni e all'equilibrio di bilancio; pronuncia con effetto ex tunc che ha rimosso la base normativa della pretesa di assorbimento.
Massime di principio
- Se una norma regionale dispone l'assorbimento automatico del personale di un ente estinto, ma tale norma viene dichiarata incostituzionale, viene meno l'obbligo di assorbimento ex tunc: non sussiste più la base giuridica per l'assunzione ope legis.
- L'illegittimità costituzionale ha effetto retroattivo, ma non sempre annulla gli effetti consolidati da giudicato o da altri istituti che hanno definitivamente stabilizzato il rapporto; è necessario verificare lo stato del giudicato.
- La possibilità per un ente locale di dover assumere personale dipende anche dalla corrispondenza tra funzioni trasferite e risorse/posti organico: una norma che imponga assunzioni senza previsione di risorse può confliggere con i princìpi di autonomia finanziaria e di equilibrio di bilancio.
- Il fatto che il personale sia stato reclutato con pubblico concorso rileva sulla natura del rapporto, ma non crea automaticamente l'obbligo di assorbimento se manca una valida fonte normativa che imponga il trasferimento e l'onere finanziario.
- In contenziosi simili è possibile che la Corte di Cassazione decida nel merito quando la questione di diritto che ha formato oggetto di declaratoria di incostituzionalità elimina il presupposto giuridico della domanda; le parti dovrebbero considerare anche i rischi connessi alla compensazione delle spese processuali.
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