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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15466/2021 del 03/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Napoli che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per revocazione avverso la decisione che aveva respinto il reclamo contro il licenziamento disciplinare intimato dall'INPS. Il motivo centrale è che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere rilevante disciplinarmente l'attività svolta dal CARLUCCIO (perizie/stime di immobili per la concessione di mutui INPDAP), mentre, secondo il regolamento INPDAP (art. 14), tali incarichi devono essere svolti fuori dall'orario di lavoro, con mezzi e spese del richiedente, configurando una prestazione professionale extralavorativa sottratta al potere disciplinare dell'ente. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione di norme civili e procedurali (art. 12 disp. prel. cod. civ., art. 14 del regolamento INPDAP, art. 395 n.4 c.p.c.)

La decisione

La Corte Suprema ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura del ricorrente riguardasse valutazioni di merito (qualificazione della condotta come riconducibile al rapporto di lavoro e rilevante disciplinarmente) e l'interpretazione del regolamento interno, attività che non costituiscono errore percettivo revocabile per revocazione. Di conseguenza il ricorso per cassazione è stato respinto; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio (liquidate in euro 200 per spese e euro 6.000 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge) e ne è stata data comunicazione ai sensi dell'art.13 co.1 quater del DPR 115/2002 circa l'eventuale ulteriore contributo unificato dovuto.

Norme richiamate

  • art. 12 disposizioni preliminari cod. civ.

    Richiamata come criterio di interpretazione delle norme regolamentari interne; la Corte osserva che l'interpretazione di un regolamento non è mera percezione di un fatto ma attività valutativa non idonea a fondare la revocazione

  • art. 14 Regolamento per la concessione di mutui ipotecari INPDAP

    Il regolamento prevede che le perizie siano svolte fuori dall'orario di lavoro e a spese del richiedente; il ricorrente deduce che ciò escluderebbe rilevanza disciplinare, ma la Corte ritiene che la verifica della concreta riconducibilità dell'attività al servizio dell'ente sia questione di fatto e di valutazione

  • art. 395 n. 4 cod. proc. civ.

    Richiamato nella doglianza; la Corte rileva che la censura prospettata attiene alla valutazione dei fatti e all'interpretazione normativa e pertanto non rientra nelle ipotesi di revocazione per errore percettivo previste dall'art. 395

  • art. 360 n. 3 cod. proc. civ.

    Norma invocata in sede di cassazione per dedurre violazione e falsa applicazione di norme; la Corte dichiara inammissibile il ricorso perché la questione è di valutazione di merito e interpretazione, non di fondamento del mezzo straordinario

  • art. 1 co. 17 L. 228/2012 (con riferimento all'art.13 DPR 115/2002 co.1 quater)

    art. 1 co. 17 L. 228/2012; art.13 DPR 115/2002 co.1 quater

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto per i giudizi instaurati dopo il 30/1/2013

Massime di principio

  • Il rimedio della revocazione per errore di fatto è limitato agli errori di percezione (errori percettivi) e non è utilizzabile per contestare valutazioni di merito o interpretazioni giuridiche compiute dal giudice; quest'ultime richiedono altri mezzi di impugnazione
  • La qualificazione della condotta come riconducibile al rapporto di lavoro e quindi rilevante disciplinarmente dipende dalla valutazione complessiva delle prove: anche se un regolamento interno stabilisce condizioni formali (es. svolgimento fuori orario), la verifica concreta resta questione di fatto/valutazione
  • L'interpretazione di un regolamento interno non è mera constatazione fattuale ma attività ermeneutica che rientra nella valutazione del giudice e non giustifica la revocazione per errore di percezione
  • Per impugnare la rilevanza disciplinare di una condotta in una situazione simile è necessario dimostrare un errore percettivo palese nelle risultanze probatorie o utilizzare i rimedi ordinari (impugnazione di merito) piuttosto che la revocazione
  • La soccombenza comporta condanna alle spese e, se ricorrono i presupposti normativi, l'obbligo del versamento di contributi unificati aggiuntivi previsti dalle norme vigenti

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