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Sentenza lavoro

Cassazione Civile, Sentenza n. 15463/2021 del 03/06/2021

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Paola Tuzzi aveva convenuto in giudizio Telecom e Telepost sostenendo che, dopo che era stata accertata l'inefficacia della cessione di ramo d'azienda e la conseguente condanna al ripristino delle mansioni, entrambe le società non avevano adempiuto: il demansionamento si era protratto nel tempo aggravando il danno professionale ed esistenziale. Chiese il risarcimento dei danni ulteriori. Telecom contestò la propria legittimazione passiva per il periodo successivo alla cessione; Telepost eccepì che le mansioni erano le stesse già svolte e che aveva impugnato la sentenza precedente.

La decisione

Tribunale ha parzialmente accolto domanda riconoscendo danno per il periodo agosto 2005-novembre 2009 quantificato in €900 mensili. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità solidale di Telecom e Telepost per il danno, ritenendo utilizzabile il giudicato della precedente sentenza e valutando che entrambe le condotte (cedente e cessionaria) avevano concorso al perdurante demansionamento. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi (di Telecom e Telepost), confermando la motivazione della corte territoriale, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese e disponendo sul contributo unificato come previsto.

Norme richiamate

  • art. 2112 c.c.

    Richiamato in relazione alla cessione di ramo d'azienda: la Corte ha considerato la precedente pronuncia che aveva accertato l'inefficacia della cessione nell'ambito del giudicato utilizzabile per valutare la responsabilità per il danno conseguente al demansionamento

  • art. 1223 c.c.

    Norma sul risarcimento del danno: evocata nella doglianza di Telecom ma la Corte ha ritenuto che il danno fosse provato e imputabile ad entrambe le società

  • art. 2103 c.c.

    Disciplina dell'assegnazione delle mansioni: la Corte ha osservato che l'obbligo di rispettare le mansioni compete a chi materialmente utilizza la prestazione lavorativa (il cessionario), ma anche la cedente può concorrere se rimane inadempiente nel ripristino del rapporto

  • art. 2697 c.c.

    Regola sulla produzione della prova: invocata da Telepost, ma la Corte ha ritenuto che la prova del perdurante demansionamento fosse adeguatamente fornita dalla ricorrente-lavoratrice e fondata su presunzioni validate dalla giurisprudenza

  • art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.

    Criterio di cassazione per violazione di legge: il ricorso di Telecom fondato su tale vizio è stato ritenuto inammissibile rispetto alla ricostruzione di fatto operata dalla corte territoriale

  • art. 335 c.p.c.

    Permette la riunione dei ricorsi: la Cassazione ha riunito i due ricorsi proposti autonomamente avverso la stessa sentenza

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per il deposito di memoria dalla parte resistente; rilevanza procedurale nella fase di legittimità

  • art. 378 c.p.c.

    Consente alle parti di depositare memorie illustrative prima dell'udienza; utilizzato dalle parti in vista della decisione

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    Invocato da Telepost in ordine all'utilizzo del giudicato esterno: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché la ricorrente non aveva specificato come e quando avesse eccepito l'irregolare utilizzazione del giudicato in sede di merito

  • artt. 366 e 369 c.p.c.

    Richiamati per censurare la produzione contratta del contratto di cessione (stralcio): la Corte ha rilevato violazione degli obblighi di riproduzione integrale degli atti necessari, rendendo inammissibile parte del motivo di ricorso

  • art. 13 d.P.R. 115/2002

    Relativo al contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento integrativo da parte delle ricorrenti ove dovuto

Massime di principio

  • Quando una precedente sentenza accerta l'inefficacia della cessione di ramo d'azienda e ordina il ripristino delle mansioni, il giudicato può essere utilizzato per valutare il perdurante danno da demansionamento anche per periodi successivi, salvo che non emerga elemento nuovo che richieda istruttoria.
  • Sia la cedente sia la cessionaria possono concorrere alla responsabilità per il danno da demansionamento: la cedente se è rimasta inadempiente all'obbligo di ricostituire il rapporto, la cessionaria se materialmente ha continuato ad utilizzare il lavoratore in mansioni dequalificanti.
  • La norma di tutela delle mansioni (art. 2103 c.c.) è imputabile a chi esercita il potere di assegnazione delle mansioni, ossia a chi concretamente utilizza la prestazione lavorativa.
  • La prova del danno da dequalificazione può fondarsi su presunzioni logiche basate su durata, importanza dell'inadempimento e rapida obsolescenza delle competenze; tuttavia chi contesta il giudicato o la prova deve indicare chiaramente dove e quando ha sollevato le eccezioni in sede di merito per essere ammissibile in cassazione.
  • Contratti e clausole rilevanti per la decisione devono essere prodotti integralmente: copie parziali o stralci possono rendere inammissibili censure fondate su interpretazione contrattuale.
  • In sede di impugnazione per cassazione, i motivi che attaccano fatti accertati dal giudice di merito sono in genere inammissibili se si limitano a contestare valutazioni in fatto non travisate da violazioni di diritto.

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