Cassazione Civile, Sentenza n. 15463/2021 del 03/06/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Paola Tuzzi aveva convenuto in giudizio Telecom e Telepost sostenendo che, dopo che era stata accertata l'inefficacia della cessione di ramo d'azienda e la conseguente condanna al ripristino delle mansioni, entrambe le società non avevano adempiuto: il demansionamento si era protratto nel tempo aggravando il danno professionale ed esistenziale. Chiese il risarcimento dei danni ulteriori. Telecom contestò la propria legittimazione passiva per il periodo successivo alla cessione; Telepost eccepì che le mansioni erano le stesse già svolte e che aveva impugnato la sentenza precedente.
La decisione
Tribunale ha parzialmente accolto domanda riconoscendo danno per il periodo agosto 2005-novembre 2009 quantificato in €900 mensili. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la responsabilità solidale di Telecom e Telepost per il danno, ritenendo utilizzabile il giudicato della precedente sentenza e valutando che entrambe le condotte (cedente e cessionaria) avevano concorso al perdurante demansionamento. La Corte di Cassazione ha rigettato entrambi i ricorsi (di Telecom e Telepost), confermando la motivazione della corte territoriale, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese e disponendo sul contributo unificato come previsto.
Norme richiamate
art. 2112 c.c.
Richiamato in relazione alla cessione di ramo d'azienda: la Corte ha considerato la precedente pronuncia che aveva accertato l'inefficacia della cessione nell'ambito del giudicato utilizzabile per valutare la responsabilità per il danno conseguente al demansionamento
art. 1223 c.c.
Norma sul risarcimento del danno: evocata nella doglianza di Telecom ma la Corte ha ritenuto che il danno fosse provato e imputabile ad entrambe le società
art. 2103 c.c.
Disciplina dell'assegnazione delle mansioni: la Corte ha osservato che l'obbligo di rispettare le mansioni compete a chi materialmente utilizza la prestazione lavorativa (il cessionario), ma anche la cedente può concorrere se rimane inadempiente nel ripristino del rapporto
art. 2697 c.c.
Regola sulla produzione della prova: invocata da Telepost, ma la Corte ha ritenuto che la prova del perdurante demansionamento fosse adeguatamente fornita dalla ricorrente-lavoratrice e fondata su presunzioni validate dalla giurisprudenza
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
Criterio di cassazione per violazione di legge: il ricorso di Telecom fondato su tale vizio è stato ritenuto inammissibile rispetto alla ricostruzione di fatto operata dalla corte territoriale
art. 335 c.p.c.
Permette la riunione dei ricorsi: la Cassazione ha riunito i due ricorsi proposti autonomamente avverso la stessa sentenza
art. 380-bis c.p.c.
Richiamato per il deposito di memoria dalla parte resistente; rilevanza procedurale nella fase di legittimità
art. 378 c.p.c.
Consente alle parti di depositare memorie illustrative prima dell'udienza; utilizzato dalle parti in vista della decisione
art. 124 disp. att. c.p.c.
Invocato da Telepost in ordine all'utilizzo del giudicato esterno: la Corte ha ritenuto inammissibili le censure perché la ricorrente non aveva specificato come e quando avesse eccepito l'irregolare utilizzazione del giudicato in sede di merito
artt. 366 e 369 c.p.c.
Richiamati per censurare la produzione contratta del contratto di cessione (stralcio): la Corte ha rilevato violazione degli obblighi di riproduzione integrale degli atti necessari, rendendo inammissibile parte del motivo di ricorso
art. 13 d.P.R. 115/2002
Relativo al contributo unificato: la Corte ha disposto l'eventuale versamento integrativo da parte delle ricorrenti ove dovuto
Massime di principio
- Quando una precedente sentenza accerta l'inefficacia della cessione di ramo d'azienda e ordina il ripristino delle mansioni, il giudicato può essere utilizzato per valutare il perdurante danno da demansionamento anche per periodi successivi, salvo che non emerga elemento nuovo che richieda istruttoria.
- Sia la cedente sia la cessionaria possono concorrere alla responsabilità per il danno da demansionamento: la cedente se è rimasta inadempiente all'obbligo di ricostituire il rapporto, la cessionaria se materialmente ha continuato ad utilizzare il lavoratore in mansioni dequalificanti.
- La norma di tutela delle mansioni (art. 2103 c.c.) è imputabile a chi esercita il potere di assegnazione delle mansioni, ossia a chi concretamente utilizza la prestazione lavorativa.
- La prova del danno da dequalificazione può fondarsi su presunzioni logiche basate su durata, importanza dell'inadempimento e rapida obsolescenza delle competenze; tuttavia chi contesta il giudicato o la prova deve indicare chiaramente dove e quando ha sollevato le eccezioni in sede di merito per essere ammissibile in cassazione.
- Contratti e clausole rilevanti per la decisione devono essere prodotti integralmente: copie parziali o stralci possono rendere inammissibili censure fondate su interpretazione contrattuale.
- In sede di impugnazione per cassazione, i motivi che attaccano fatti accertati dal giudice di merito sono in genere inammissibili se si limitano a contestare valutazioni in fatto non travisate da violazioni di diritto.
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