Cassazione Civile, Sentenza n. 15471/2021 del 03/06/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della legittimità del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato il 12/12/2012 (termine iniziale 11/3/2013, prorogato fino all'11/6/2013) e domanda di condanna dell'ASP al pagamento di un'indennità pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto per illegittimità del contratto. In primo grado il Tribunale di Sciacca aveva accolta la domanda con riferimento all'ultimo contratto; la Corte d'appello di Palermo aveva annullato la sentenza del Tribunale ritenendo, tra l'altro, che i precedenti contratti fossero decaduti ai sensi dell'art. 32 L. n. 183/2010 (come modificato dalla L. n. 92/2012) e che la ricorrente non avesse specificato i profili di illegittimità richiesti dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 368/2001 utili per il riconoscimento del danno ai sensi dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001. In Cassazione era anche stato sollevato un quesito nomofilattico sull'applicabilità della legge Fornero (L. n. 92/2012) ai contratti stipulati dalla p.a. e sulla risarcibilità dell'eventuale abuso in caso di proroga di contratto "acausale"; tuttavia la Corte ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per vizi procedurali formali relativi al deposito della copia autenticata della sentenza impugnata e della relata di notifica e per la tardiva notificazione del ricorso rispetto al termine di 60 giorni dalla pubblicazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'improcedibilità del ricorso per omesso deposito della copia autenticata della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione (e perché la notificazione del ricorso era avvenuta oltre i 60 giorni dalla pubblicazione), pertanto non ha esaminato il merito delle questioni sostanziali; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'eventuale raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. n. 165 del 2001
Norma invocata quale base per il risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" in caso di abuso dei contratti a termine da parte della pubblica amministrazione; nel caso la Corte non si è pronunciata sul merito.
Direttiva 1999/70/CE, clausola n. 5
Quadro eurounitario richiamato in tema di prevenzione degli abusi nei contratti a termine e di tutela dei lavoratori a termine; richiamata ma non applicata nel merito per via dell'improcedibilità.
Legge 28 giugno 2012, n. 92 (legge Fornero)
Ha introdotto la disciplina dei contratti "acausali" per massimo 12 mesi non prorogabili; la Corte ha posto come questione nomofilattica la sua applicabilità ai contratti stipulati dalla p.a. nel 2012, ma non ha deciso la questione.
d.lgs. n. 368 del 2001, artt. 1, 4 e 5
Regolano i contratti a tempo determinato e le causali per la loro legittimità; la Corte d'appello ha richiamato tali articoli nel valutare i profili di illegittimità e l'onere di specificazione da parte della ricorrente.
art. 32, L. n. 183 del 2010 (come modificata dalla L. n. 92/2012)
Norma richiamata dalla Corte d'appello per affermare la decadenza dell'impugnazione dei precedenti contratti per mancato rispetto dei termini previsti; decisione non sindacata in Cassazione per motivi formali.
d.l. n. 76/2013 (conv. L. n. 99/2013)
Riforma successiva menzionata come limite temporale della disciplina Fornero; rilevanza temporale rispetto ai contratti oggetto della controversia.
Disposizione procedurale che impone il deposito della copia autentica della sentenza impugnata e della relativa relata di notificazione: la mancata produzione determina l'improcedibilità del ricorso in Cassazione, come statuìto dalla Corte nel caso di specie.
Massime di principio
- Prima di proporre ricorso per cassazione, depositare sempre la copia autentica della sentenza impugnata e la relata di notifica (o, nel caso di notificazione telematica, la relata telematica e i messaggi PEC con ricevute); l'omissione comporta improcedibilità.
- Verificare e documentare con cura la tempestività della notificazione del ricorso (termine di 60 giorni dalla pubblicazione della sentenza per la prova di resistenza): la mancata prova della tempestività può precludere l'esame del merito.
- Se si impugna la legittimità di contratti a termine con la pubblica amministrazione, considerare i termini speciali di decadenza previsti dalle norme (es. art. 32 L. n. 183/2010 come modificato) e proporre l'azione entro i termini stabiliti.
- Quando si deduce l'illegittimità di contratti a termine ai fini del risarcimento ex art. 36 d.lgs. 165/2001 e direttiva 1999/70/CE, specificare dettagliatamente i profili di illegittimità riferiti agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 368/2001 e documentare eventuali proroghe/abusi per consentire il riconoscimento del danno.
- Per contratti stipulati nel periodo della L. n. 92/2012 (Fornero), valutare se la disciplina sulle causali "acausali" di durata massima 12 mesi si applica al rapporto con la p.a.; la materia è stata riproposta per nomofilassi e può richiedere argomentazioni specifiche.
- Se la relata di notifica non è nella propria disponibilità, verificare tempestivamente se è presente nel fascicolo d'ufficio del giudice di merito o prodotta dalla parte resistente, poiché la sua presenza evita l'improcedibilità.
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