Cassazione Penale, Sentenza n. 1680/2023 del 18/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 3/4/2019 che aveva respinto la loro istanza di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire relativa a manufatto abusivo per il quale era stata emessa sentenza di condanna nei confronti di Imparato Vincenzo. I motivi principali: (i) travisamento del fatto e della prova e contestazione dell'assunto che il terreno fosse stato acquisito al patrimonio comunale; (ii) dedotta presentazione di istanza di condono (21/3/1995) e richiamato art. 39 L. n. 724/1994; (iii) omesso esame delle questioni sollevate nell'incidente di esecuzione, in particolare la presunta impossibilità tecnica della demolizione (CTU Arch. Crescenzo Montella) e la non riconducibilità del "corpo B" al titolo esecutivo; (iv) censura sulla motivazione dell'ordinanza e sulla prova dell'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza di interesse delle ricorrenti dopo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio pubblico e per genericità e infondatezza manifesta dei motivi (art. 606, comma 3 c.p.p.). Ha richiamato il principio per cui l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale non è incompatibile con l'ordine di demolizione e che l'acquisizione avviene automaticamente in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. La Corte ha inoltre rilevato che l'ordine di sgombero è atto attuativo della demolizione sindacabile solo sull'esistenza del titolo e sulla sua indispensabilità, contestazioni non sollevate in modo efficace dalle ricorrenti. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ciascuna e al rimborso delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.
Limita la portata motivazionale dei ricorsi in cassazione per i ricorsi relativi all'esecuzione: le ricorrenti hanno proposto i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ma la Corte valuta comunque la rilevanza e la concretezza dei motivi.
art. 39, comma 19, legge n. 724 del 1994
Secondo le ricorrenti la presentazione della domanda di condono dà diritto all'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale se adempiuti gli oneri per la sanatoria; la Corte richiede però specificità e prova della vicenda di condono e osserva che la mera asserzione generica non è sufficiente a pregiudicare l'acquisizione automatica prevista dalla disciplina.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
La norma disciplina le ipotesi di inammissibilità dei motivi di ricorso per manifesta infondatezza o genericità; la Corte l'ha invocata per dichiarare i ricorsi inammissibili.
Norma che consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per ciascuna ricorrente.
Massime di principio
- Se l'opera abusiva è stata acquisita automaticamente al patrimonio comunale per inottemperanza all'ingiunzione a demolire, il precedente proprietario perde l'interesse a chiedere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione e il ricorso è in genere inammissibile.
- L'acquisizione al patrimonio comunale consegue automaticamente per legge in caso di mancata ottemperanza nei termini all'ingiunzione di demolizione; l'assenza di una delibera comunale che dichiari prevalenti interessi pubblici non impedisce l'acquisizione automatica, salvo prova contraria dettagliata.
- Le eccezioni tecniche (impossibilità della demolizione, rischio di danni a parti non interessate) devono essere provate con consulenze tecniche specifiche e argomentazioni concrete; la mera produzione di pareri generici o non precisati non è sufficiente a impedire l'esecuzione.
- L'ordine di sgombero del pubblico ministero è atto esecutivo attuativo della demolizione e può essere impugnato in sede esecutiva solo con riguardo all'inesistenza del titolo o alla sua indispensabilità per l'esecuzione; questioni diverse devono essere sollevate nel modo e nei tempi processuali appropriati.
- L'alienazione del bene a terzi non esclude l'esecuzione dell'ordine di demolizione: l'effetto reale dell'ordine ricade su chiunque sia in rapporto con il bene; l'acquirente estraneo all'abuso potrà eventualmente esperire azioni di rivalsa nei confronti del venditore.
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