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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1680/2023 del 18/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Le ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del 3/4/2019 che aveva respinto la loro istanza di revoca o sospensione dell'ingiunzione a demolire relativa a manufatto abusivo per il quale era stata emessa sentenza di condanna nei confronti di Imparato Vincenzo. I motivi principali: (i) travisamento del fatto e della prova e contestazione dell'assunto che il terreno fosse stato acquisito al patrimonio comunale; (ii) dedotta presentazione di istanza di condono (21/3/1995) e richiamato art. 39 L. n. 724/1994; (iii) omesso esame delle questioni sollevate nell'incidente di esecuzione, in particolare la presunta impossibilità tecnica della demolizione (CTU Arch. Crescenzo Montella) e la non riconducibilità del "corpo B" al titolo esecutivo; (iv) censura sulla motivazione dell'ordinanza e sulla prova dell'avvenuta acquisizione al patrimonio comunale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per mancanza di interesse delle ricorrenti dopo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio pubblico e per genericità e infondatezza manifesta dei motivi (art. 606, comma 3 c.p.p.). Ha richiamato il principio per cui l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio comunale non è incompatibile con l'ordine di demolizione e che l'acquisizione avviene automaticamente in caso di inottemperanza all'ingiunzione di demolizione. La Corte ha inoltre rilevato che l'ordine di sgombero è atto attuativo della demolizione sindacabile solo sull'esistenza del titolo e sulla sua indispensabilità, contestazioni non sollevate in modo efficace dalle ricorrenti. Le ricorrenti sono state condannate al pagamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ciascuna e al rimborso delle spese del procedimento ex art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.

    Limita la portata motivazionale dei ricorsi in cassazione per i ricorsi relativi all'esecuzione: le ricorrenti hanno proposto i motivi nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ma la Corte valuta comunque la rilevanza e la concretezza dei motivi.

  • art. 39, comma 19, legge n. 724 del 1994

    Secondo le ricorrenti la presentazione della domanda di condono dà diritto all'annullamento dell'acquisizione al patrimonio comunale se adempiuti gli oneri per la sanatoria; la Corte richiede però specificità e prova della vicenda di condono e osserva che la mera asserzione generica non è sufficiente a pregiudicare l'acquisizione automatica prevista dalla disciplina.

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma disciplina le ipotesi di inammissibilità dei motivi di ricorso per manifesta infondatezza o genericità; la Corte l'ha invocata per dichiarare i ricorsi inammissibili.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    Norma che consente l'irrogazione di sanzioni pecuniarie in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto il pagamento in favore della Cassa delle ammende di Euro 3.000,00 per ciascuna ricorrente.

Massime di principio

  • Se l'opera abusiva è stata acquisita automaticamente al patrimonio comunale per inottemperanza all'ingiunzione a demolire, il precedente proprietario perde l'interesse a chiedere la revoca o la sospensione dell'ordine di demolizione e il ricorso è in genere inammissibile.
  • L'acquisizione al patrimonio comunale consegue automaticamente per legge in caso di mancata ottemperanza nei termini all'ingiunzione di demolizione; l'assenza di una delibera comunale che dichiari prevalenti interessi pubblici non impedisce l'acquisizione automatica, salvo prova contraria dettagliata.
  • Le eccezioni tecniche (impossibilità della demolizione, rischio di danni a parti non interessate) devono essere provate con consulenze tecniche specifiche e argomentazioni concrete; la mera produzione di pareri generici o non precisati non è sufficiente a impedire l'esecuzione.
  • L'ordine di sgombero del pubblico ministero è atto esecutivo attuativo della demolizione e può essere impugnato in sede esecutiva solo con riguardo all'inesistenza del titolo o alla sua indispensabilità per l'esecuzione; questioni diverse devono essere sollevate nel modo e nei tempi processuali appropriati.
  • L'alienazione del bene a terzi non esclude l'esecuzione dell'ordine di demolizione: l'effetto reale dell'ordine ricade su chiunque sia in rapporto con il bene; l'acquirente estraneo all'abuso potrà eventualmente esperire azioni di rivalsa nei confronti del venditore.

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