Cassazione Penale, Ordinanza n. 02274/2025 del 20/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivamente proposto. Ha ritenuto che il termine per impugnare fosse già scaduto il 17 aprile 2024, sicché il deposito del 29 aprile 2024 era oltre i limiti consentiti. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto impugnazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 2 febbraio 2024. La Suprema Corte rileva però che il ricorso è stato depositato tardivamente il 29 aprile 2024, quando il termine per impugnare era già spirato il 17 aprile 2024. Il calcolo viene effettuato prendendo a riferimento la data di pronuncia della sentenza, il termine di 30 giorni per il deposito della motivazione, scaduto il 3 marzo 2024, e computando da tale data 45 giorni complessivi per proporre impugnazione. La Corte esclude l'applicazione dell'art. 585, comma 1-bis, c.p.p. per la sentenza pronunciata a seguito di giudizio cartolare in appello. Conseguentemente, la Corte procede de plano ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e dichiara l'inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte afferma che non trova applicazione per la sentenza pronunciata a seguito di giudizio cartolare in appello.
Consente di procedere de plano alla declaratoria di inammissibilità del ricorso quando la tardività è rilevabile ictu oculi.
Massime di principio
- Nel calcolo del termine per impugnare una sentenza di appello pronunciata all'esito di giudizio cartolare, non si applica l'art. 585, comma 1-bis, c.p.p., se il testo normativo invocato non è compatibile con quel tipo di decisione.
- Quando la tardività del ricorso è immediatamente desumibile dagli atti, la Corte di cassazione può dichiararne l'inammissibilità de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- La proposizione del ricorso oltre il termine di impugnazione comporta l'inammissibilità, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende prevista dalla legge.
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