Sentenza del 16/04/2018 n. 183 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva emesso avvisi di accertamento sintetico per gli anni d'imposta 2007 e 2008, ai sensi dell'art. 38, commi 4, 5 e 6, del D.P.R. 600/1973, ritenendo incongrua la posizione reddituale del contribuente rispetto alla capacità di spesa risultante dal possesso di un'abitazione principale, due autoveicoli, incrementi patrimoniali e dal rimborso di un finanziamento. L'Ufficio aveva applicato gli indici e coefficienti presuntivi del redditometro. Gli eredi contestavano la pretesa, deducendo anche l'insufficiente motivazione degli atti e sostenendo che le spese erano state finanziate mediante disponibilità derivanti da prelevamenti effettuati dalla società I. S.a.s.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i procedimenti per connessione e ha accolto gli appelli del contribuente. Ha ritenuto che il contribuente potesse superare la presunzione redditometrica dimostrando l'esistenza e la disponibilità di risorse finanziarie sufficienti, senza dover provare analiticamente il collegamento tra ogni singola somma e ciascuna spesa o investimento. La documentazione bancaria ha dimostrato prelevamenti pari a euro 67.742,20 nel 2007 e euro 32.270,00 nel 2008, ritenuti complessivamente capienti rispetto ai beni-indice considerati. Gli avvisi di accertamento sono stati annullati, le sentenze di primo grado riformate e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.835,00 per il primo grado e euro 3.035,00 per il secondo grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 38, commi 4, 5 e 6, D.P.R. 600/1973
Il contribuente ha facoltà di dimostrare, ... che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito ... da redditi esenti o ... soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta. L'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.
La norma consente al contribuente di fornire prova contraria rispetto alla ricostruzione sintetica del reddito, dimostrando l'esistenza, l'entità e la disponibilità di redditi esenti o soggetti a ritenuta, o comunque di risorse finanziarie idonee a sostenere le spese contestate.
D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992
I decreti individuano gli indici e i coefficienti presuntivi utilizzabili per il redditometro. Tali elementi consentono all'Amministrazione di presumere un determinato livello di reddito sulla base del possesso di beni e del sostenimento di spese indicative di capacità contributiva.
Art. 3, comma 2, L. 7 agosto 1990, n. 241
La sentenza esclude che gli avvisi fossero privi di motivazione, poiché essi indicavano con sufficiente chiarezza la pretesa fiscale e i fatti-indice posti a fondamento dell'accertamento.
Cassazione, sentenza n. 25386/2007
Gli accertamenti effettuati mediante redditometro si sottraggono all'obbligo di motivazione ex art. 3, c. 2 della L. 7.08.1990, n. 241, ... gravando sul contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presupposto sulla base del redditometro non esiste o esiste in misura inferiore.
L'Amministrazione deve indicare i fatti-indice posti a base della pretesa, mentre spetta al contribuente fornire una prova concreta e documentata dell'inesistenza o della minore consistenza del reddito presunto.
Cassazione, sentenza n. 13289/2011
L'accertamento fondato su coefficienti e parametri redditometrici opera come presunzione, che può essere superata dal contribuente attraverso idonea prova contraria.
Cassazione, sentenza n. 6396/2014
La norma non impone affatto la dimostrazione dettagliata dell'impiego delle somme per la produzione degli acquisti o per le spese di incremento.
Per giustificare un incremento patrimoniale non è necessariamente richiesta la ricostruzione analitica del percorso di ogni somma fino alla singola spesa. È sufficiente dimostrare l'esistenza e la disponibilità di risorse finanziarie compatibili e capienti rispetto agli acquisti o agli investimenti contestati.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 24/E del 31 luglio 2013
Nel contraddittorio redditometrico l'Amministrazione può chiedere chiarimenti sulla formazione della provvista e sul suo utilizzo per gli investimenti, ma la decisione richiama l'orientamento giurisprudenziale secondo cui non sempre è necessaria una prova analitica del collegamento tra singola provvista e singola spesa.
Massime di principio
- Nel redditometro, il possesso di beni e il sostenimento di spese costituiscono elementi presuntivi di capacità contributiva; l'Amministrazione non deve normalmente dimostrare ulteriormente l'esistenza di redditi non dichiarati oltre ai fatti-indice utilizzati.
- Il contribuente può contrastare l'accertamento fornendo documentazione idonea, soprattutto bancaria, che dimostri la disponibilità di risorse finanziarie lecite, pregresse o contemporanee, sufficienti a sostenere il tenore di vita e gli investimenti contestati.
- Secondo l'orientamento seguito nella sentenza, per gli incrementi patrimoniali non è indispensabile dimostrare il collegamento contabile dettagliato tra ogni singola somma disponibile e ogni specifico acquisto; occorre però provare l'esistenza, la provenienza lecita e la capienza complessiva delle risorse.
- La prova deve essere concreta e documentata: mere affermazioni, disponibilità solo ipotetiche o redditi non dimostrati non sono normalmente sufficienti a superare la presunzione redditometrica.
- La validità dell'accertamento dipende anche dalla chiarezza dell'atto: se l'avviso indica i beni-indice, gli anni interessati, i criteri applicati e il maggior reddito richiesto, la contestazione per difetto di motivazione ha minori possibilità di successo.
- In casi analoghi è opportuno conservare estratti conto, documentazione relativa a disinvestimenti, finanziamenti, eredità, redditi esenti o soggetti a ritenuta, trasferimenti finanziari e ogni documento utile a ricostruire la capacità di spesa complessiva.
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