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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 83 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva chiesto il rimborso dell’IRAP versata per il 2008, sostenendo di poter beneficiare delle deduzioni per il cosiddetto "cuneo fiscale" previste dall’art. 11 del D.Lgs. 446/1997. Secondo la contribuente, l’attività di trasporto pubblico non rientrava tra quelle escluse dal beneficio, poiché mancavano sia una concessione traslativa sia una tariffa remuneratoria. L’Agenzia ha contestato anche la possibilità di modificare la scelta compiuta nella dichiarazione IRAP, con la quale la società aveva applicato deduzioni alternative e non quelle relative al cuneo fiscale.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha accolto l’appello incidentale dell’Agenzia delle Entrate, ritenendo irretrattabile la manifestazione di volontà contenuta nella dichiarazione fiscale. La richiesta di rimborso non derivava da un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile dall’Amministrazione, ma da un successivo ripensamento fondato su orientamenti giurisprudenziali favorevoli. Per ragioni di liquidità è stato quindi rigettato l’appello principale della società e dichiarata inammissibile l’istanza di rimborso. La contribuente è stata condannata alle spese di entrambi i gradi, liquidate in Euro 1.500,00 per il primo grado ed Euro 2.000,00 per il secondo grado, oltre al rimborso del contributo unificato.

Norme richiamate

  • Art. 11 del D.Lgs. 446/1997

    Deduzioni IRAP, comprese quelle relative al cosiddetto "cuneo fiscale".

    La norma prevede deduzioni alternative e, quando il beneficio dipende da una specifica scelta del contribuente nella dichiarazione, tale scelta non può essere successivamente sostituita con un’altra per ottenere un rimborso, salvo prova di un errore rilevante.

  • Articoli 1427 e seguenti del Codice civile

    Disciplina generale dei vizi della volontà.

    L’errore contenuto nella manifestazione di volontà fiscale può rilevare solo se il contribuente ne dimostra l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità da parte dell’Amministrazione finanziaria.

  • Cass. civ., Sez. 6, ord. n. 18180 del 16 settembre 2015

    La scelta espressa in dichiarazione per ottenere un beneficio fiscale ha natura negoziale ed è, di regola, irretrattabile, salvo errore conosciuto o conoscibile dall’Amministrazione.

  • Cass. civ., Sez. 5-6, ord. n. 20208 dell’8 ottobre 2015

    L’omessa o diversa indicazione tempestiva di un beneficio fiscale non è emendabile in giudizio se il contribuente non prova l’essenzialità e l’obiettiva riconoscibilità dell’errore.

Massime di principio

  • Quando un beneficio fiscale richiede una scelta espressa nella dichiarazione, la scelta può essere considerata negoziale e non liberamente modificabile dopo la presentazione.
  • Un successivo ripensamento, anche motivato da sentenze favorevoli o da una diversa interpretazione giuridica, normalmente non equivale a un errore emendabile.
  • Per correggere una scelta dichiarativa occorre provare un errore essenziale e obiettivamente riconoscibile dall’Amministrazione finanziaria, secondo i criteri dei vizi della volontà.
  • La verifica dell’esistenza dei requisiti sostanziali del beneficio può diventare irrilevante se il giudice accoglie preliminarmente l’eccezione sull’irretrattabilità della scelta dichiarativa.
  • Prima di presentare una dichiarazione fiscale è opportuno valutare attentamente le deduzioni alternative e documentare eventuali errori, poiché la successiva richiesta di rimborso potrebbe essere dichiarata inammissibile.

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