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Sentenza

Sentenza del 16/04/2018 n. 108 - Comm. Trib. Prov. La Spezia

IMPOSTE IPOTECARIE E CATASTALI - Successione - Omessa dichiarazione - Registrazione d'ufficio.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda l'omessa presentazione della dichiarazione di successione e l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali mediante registrazione d'ufficio. Il ricorrente invocava la regola prevista dall'art. 28, comma 4, del D.Lgs. 346/1990, secondo cui, quando più persone sono obbligate alla stessa dichiarazione, questa non si considera omessa se è stata presentata da uno solo degli obbligati. La decisione chiarisce però che tale disposizione opera soltanto quando la dichiarazione sia stata regolarmente presentata da almeno uno dei soggetti obbligati; non si applica invece quando la dichiarazione sia stata omessa da tutti, anche se presentata oltre il termine ordinario ma entro i 90 giorni successivi.

La decisione

La contestazione è stata respinta. È stata ritenuta legittima la qualificazione della dichiarazione come omessa e, conseguentemente, la registrazione d'ufficio e la liquidazione delle imposte ipotecarie e catastali. La presentazione della dichiarazione da parte di un coobbligato esclude l'omissione solo se la dichiarazione è effettivamente e regolarmente presentata; non è sufficiente che esistano più soggetti obbligati quando nessuno abbia adempiuto, neppure entro il termine di 90 giorni rilevante per il ravvedimento o per la regolarizzazione dell'omissione.

Norme richiamate

  • Art. 28, comma 4, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346

    Se più soggetti sono obbligati alla stessa dichiarazione, questa non si considera omessa se presentata da uno solo.

    La norma impedisce di qualificare come omessa la dichiarazione quando almeno uno dei soggetti solidalmente obbligati l'abbia regolarmente presentata. La disposizione non sana l'omissione totale e non si applica se nessuno degli obbligati presenta la dichiarazione, neppure entro i 90 giorni successivi alla scadenza.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, disciplina della dichiarazione di successione

    L'omessa dichiarazione di successione consente all'Amministrazione finanziaria di procedere alla registrazione d'ufficio e alla liquidazione delle imposte dovute, comprese quelle ipotecarie e catastali, secondo le modalità previste dalla disciplina successoria.

Massime di principio

  • Quando più soggetti sono tenuti alla stessa dichiarazione, l'adempimento di uno solo normalmente tutela anche gli altri, ma solo se la dichiarazione è stata effettivamente presentata e risulta regolare.
  • La mera pluralità degli obbligati non esclude l'omissione: se nessuno presenta la dichiarazione, l'Amministrazione può trattarla come omessa e procedere d'ufficio.
  • Il termine di 90 giorni non trasforma automaticamente una dichiarazione non presentata in una dichiarazione validamente eseguita; rileva soltanto se l'adempimento viene concretamente effettuato entro tale termine e secondo le regole applicabili.
  • In caso di contestazione, è essenziale dimostrare documentalmente la data di presentazione, il soggetto che ha presentato la dichiarazione e la sua completezza, perché il beneficio previsto per i coobbligati dipende dall'effettivo adempimento.

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