Ordinanza n. 55/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento, - del provvedimento del 4 settembre 2025 con cui il Comune di Civitella Roveto ha accolto parzialmente l'istanza di accesso presentata dai ricorrenti in data 31 luglio 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento comunale di parziale accoglimento dell'istanza di accesso agli atti relativi alle autorizzazioni delle manifestazioni estive
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato il provvedimento con cui il Comune ha accolto solo parzialmente l'istanza di accesso presentata per ottenere la documentazione relativa ai provvedimenti amministrativi di autorizzazione degli eventi estivi organizzati nel territorio comunale. Secondo i ricorrenti, la nota comunale, pur consentendo l'accesso ad alcuni documenti puntualmente elencati, avrebbe costituito un diniego parziale rispetto all'ulteriore documentazione richiesta. Il ricorso è stato notificato al Comune e a uno dei soggetti controinteressati, individuato nel gestore di un'attività commerciale che aveva organizzato una delle manifestazioni, ma non agli altri soggetti organizzatori degli eventi.
La decisione
Il TAR ha ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli ulteriori soggetti controinteressati, ossia degli altri organizzatori delle manifestazioni cui si riferisce la richiesta di accesso. Richiamando l'art. 27 c.p.a., il Collegio ha disposto che l'integrazione avvenga per pubblici proclami, autorizzandola, in alternativa alle notifiche individuali, mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e sull'Albo Pretorio del testo integrale del ricorso e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con l'avviso relativo all'esecuzione dell'ordinanza. Il Comune dovrà mantenere la pubblicazione fino alla pubblicazione della sentenza definitiva e rilasciare ai ricorrenti un attestato dell'avvenuta pubblicazione. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova entro i successivi 15 giorni, a pena di improcedibilità del ricorso. La causa è stata rimessa al Presidente per la fissazione della successiva camera di consiglio; non è stata ancora decisa la domanda di accesso nel merito.
Norme richiamate
il contraddittorio possa sempre essere integrato, quando il giudizio è stato promosso solo contro alcune delle parti e non si è verificata alcuna decadenza
La disposizione consente al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti delle parti necessarie non evocate, quando non sia maturata alcuna decadenza.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, quando l'impugnazione di un diniego totale o parziale coinvolge documenti riferibili anche a soggetti controinteressati non evocati, il giudice deve disporre l'integrazione del contraddittorio nei loro confronti prima della trattazione della domanda nel merito.
- L'integrazione del contraddittorio può essere autorizzata per pubblici proclami, in alternativa alla notifica individuale, mediante pubblicazione sul sito istituzionale e sull'Albo Pretorio dell'amministrazione, quando tali modalità siano ritenute idonee a rendere effettivamente conoscibile il ricorso ai controinteressati.
- Il giudice può prescrivere che la pubblicazione dell'atto introduttivo e dell'elenco dei controinteressati sia mantenuta fino alla pubblicazione della sentenza definitiva e subordinare la procedibilità del ricorso al tempestivo adempimento degli oneri di pubblicazione e al deposito della relativa prova.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 106/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 246/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 2 feb 2026Ordinanza n. 175/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →