Cassazione Penale, Ordinanza n. 39496/2025 del 09/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. È stata confermata, sul piano sostanziale, la condanna già pronunciata in appello per evasione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva condannato per il reato di evasione. L'unico motivo dedotto riguardava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. La Corte ha ritenuto il motivo inammissibile perché precluso, non essendo stato dedotto in appello.
Norme richiamate
Indica il reato oggetto della sentenza impugnata, cioè l'evasione.
Richiamato implicitamente come causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, la cui deduzione in cassazione è stata ritenuta preclusa perché non proposta in appello.
Massime di principio
- La deduzione in sede di legittimità di una causa di non punibilità è preclusa quando il relativo tema non sia stato devoluto al giudice di appello.
- Il motivo di ricorso che prospetti per la prima volta in cassazione una questione non trattata nei gradi precedenti è inammissibile per novità, se richiedeva una preventiva devoluzione al giudice di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, nei limiti indicati dalla decisione.
Come è indicizzato
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