Ordinanza n. 9922/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 6 marzo 2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi relativa alla procedura competitiva per l'affidamento degli spazi e delle aree destinati a caffetteria e catering presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone
Esito
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 6 marzo 2026 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013. L'istanza riguardava tutti i documenti della procedura competitiva indetta dalla Fondazione Musica per Roma per l'affidamento degli spazi e delle aree adibiti alle attività di caffetteria e catering presso il complesso immobiliare Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La Fondazione, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rinvio della camera di consiglio deducendo l'insussistenza dei termini di legge per la trattazione della causa.
La decisione
Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso né la legittimità del silenzio-rigetto. Ha rilevato che, trattandosi di istanza proposta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, si applica il rito speciale previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a. Ha quindi disposto, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 87, comma 3, c.p.a., il rinvio della trattazione alla camera di consiglio del 14 luglio 2026, ore di rito, ordinando alla Segreteria di comunicare il provvedimento alle parti.
Norme richiamate
Costituiscono la base normativa dell'istanza di accesso documentale proposta dalla ricorrente.
È richiamato quale ulteriore base normativa dell'istanza di accesso, riconducibile anche all'accesso civico.
Prevede il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.
Disciplina i termini da rispettare per la trattazione camerale; il TAR lo applica per disporre il rinvio della camera di consiglio.
Massime di principio
- Quando una controversia riguarda un'istanza di accesso proposta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, trova applicazione il rito speciale previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a.
- La trattazione camerale di una controversia in materia di accesso deve rispettare i termini processuali previsti dall'art. 87, comma 3, c.p.a.; ove tali termini non siano osservati, il giudice deve rinviare la camera di consiglio senza decidere il merito.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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