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Ordinanza

Ordinanza n. 9922/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 6 marzo 2026.

Giustizia amministrativa202605238

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terOrdinanza istruttoriaAccesso agli atti

Atto impugnato: silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi relativa alla procedura competitiva per l'affidamento degli spazi e delle aree destinati a caffetteria e catering presso l'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente ha impugnato il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza di accesso presentata il 6 marzo 2026 ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013. L'istanza riguardava tutti i documenti della procedura competitiva indetta dalla Fondazione Musica per Roma per l'affidamento degli spazi e delle aree adibiti alle attività di caffetteria e catering presso il complesso immobiliare Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. La Fondazione, costituitasi in giudizio, ha chiesto il rinvio della camera di consiglio deducendo l'insussistenza dei termini di legge per la trattazione della causa.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito la domanda di accesso né la legittimità del silenzio-rigetto. Ha rilevato che, trattandosi di istanza proposta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, si applica il rito speciale previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a. Ha quindi disposto, nel rispetto dei termini stabiliti dall'art. 87, comma 3, c.p.a., il rinvio della trattazione alla camera di consiglio del 14 luglio 2026, ore di rito, ordinando alla Segreteria di comunicare il provvedimento alle parti.

Norme richiamate

  • artt. 22 ss. l. 241/1990

    Costituiscono la base normativa dell'istanza di accesso documentale proposta dalla ricorrente.

  • art. 5 d.lgs. 33/2013

    È richiamato quale ulteriore base normativa dell'istanza di accesso, riconducibile anche all'accesso civico.

  • art. 116, comma 1, c.p.a.

    Prevede il rito applicabile alle controversie in materia di accesso ai documenti amministrativi.

  • art. 87, comma 3, c.p.a.

    Disciplina i termini da rispettare per la trattazione camerale; il TAR lo applica per disporre il rinvio della camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando una controversia riguarda un'istanza di accesso proposta ai sensi degli artt. 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 5 del d.lgs. n. 33 del 2013, trova applicazione il rito speciale previsto dall'art. 116, comma 1, c.p.a.
  • La trattazione camerale di una controversia in materia di accesso deve rispettare i termini processuali previsti dall'art. 87, comma 3, c.p.a.; ove tali termini non siano osservati, il giudice deve rinviare la camera di consiglio senza decidere il merito.

Come è indicizzato

MaterieAccesso documentaleAccesso civico generalizzatoDecisione e riti speciali
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo

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