Cassazione Penale, Ordinanza n. 21353/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente il trattamento sanzionatorio già adottato nei gradi di merito, quanto meno sotto i profili della recidiva e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 7 ottobre 2024. I motivi dedotti sono due: (1) contestazione della mancata esclusione della recidiva già contestata, prospettata per la prima volta in sede di legittimità; (2) contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'atto di appello, con conseguente preclusione della censura in cassazione, oltre alla carenza di specificità; il secondo motivo è ritenuto generico e manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da un riferimento congruo agli elementi negativi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive.
Norme richiamate
La doglianza non può essere proposta per la prima volta in cassazione se la questione non è stata devoluta con l'appello.
Il motivo di ricorso deve essere specifico, a pena di inammissibilità; la censura generica non supera il vaglio di ammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili questioni non devolute con l'atto di appello, quando la loro introduzione violi il divieto di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: la mera riproposizione di doglianze apodittiche o non concretamente argomentate determina inammissibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente ogni singola deduzione delle parti.
- La valutazione della recidiva è insindacabile in cassazione quando il ricorso si limiti a contestarla in modo tardivo e privo di specificità, a fronte di una motivazione di merito sulla maggiore pericolosità sociale.
Come è indicizzato
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