Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 21353/2025 del 06/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione conferma implicitamente il trattamento sanzionatorio già adottato nei gradi di merito, quanto meno sotto i profili della recidiva e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 7 ottobre 2024. I motivi dedotti sono due: (1) contestazione della mancata esclusione della recidiva già contestata, prospettata per la prima volta in sede di legittimità; (2) contestazione del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo è inammissibile perché la questione non era stata devoluta con l'atto di appello, con conseguente preclusione della censura in cassazione, oltre alla carenza di specificità; il secondo motivo è ritenuto generico e manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche può essere sorretto da un riferimento congruo agli elementi negativi o all'assenza di elementi positivi, senza necessità di confutare analiticamente tutte le deduzioni difensive.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    La doglianza non può essere proposta per la prima volta in cassazione se la questione non è stata devoluta con l'appello.

  • art. 581 c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico, a pena di inammissibilità; la censura generica non supera il vaglio di ammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono proponibili questioni non devolute con l'atto di appello, quando la loro introduzione violi il divieto di cui all'art. 606, comma 3, c.p.p.
  • Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico: la mera riproposizione di doglianze apodittiche o non concretamente argomentate determina inammissibilità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice richiami in modo congruo gli elementi negativi ritenuti decisivi o l'assenza di elementi positivi, senza dover esaminare analiticamente ogni singola deduzione delle parti.
  • La valutazione della recidiva è insindacabile in cassazione quando il ricorso si limiti a contestarla in modo tardivo e privo di specificità, a fronte di una motivazione di merito sulla maggiore pericolosità sociale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiRecidiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.