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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36543/2024 del 01/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per rescissione del giudicato con cui si deduceva la nullità assoluta del processo celebrato in sua assenza: Mjelli aveva eletto domicilio in fase di indagine presso la propria abitazione; la notifica della citazione a giudizio per il dibattimento del 26/05/2022 fu tentata a mezzo posta ma risultò inefficace per irreperibilità e successivamente eseguita ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., mediante consegna al difensore d'ufficio nominato in fase di indagine (avv. Roberta Cantaluppi). Il ricorrente sostiene di non aver mai instaurato un rapporto effettivo con quel difensore, di non aver ricevuto la vocatio in iudicium e di essere rimasto ignaro del processo, sicché la celebrazione in absentia sarebbe viziata da nullità assoluta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la mera elezione di domicilio in fase di indagini e la notifica al difensore d'ufficio non siano di per sé sufficienti a provare l'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato, salvo che non risulti instaurato un rapporto professionale effettivo o altri elementi idonei a dimostrare la conoscenza o la volontaria sottrazione. Nel caso concreto non risultava prova di un rapporto tra Mjelli e il difensore domiciliatario né di comunicazioni effettive della vocatio: pertanto è stata dichiarata la nullità della vocatio in iudicium e, in conseguenza, annullata senza rinvio l'ordinanza impugnata e revocata la sentenza di condanna del Giudice di pace di Como del 26/05/2022 (irrevocabile il 12/07/2022), con restituzione degli atti al medesimo giudice per la prosecuzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    La Corte riconosce che la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4 (consegna al difensore domiciliatario) è formalmente prevista, ma non basta a provare automaticamente l'effettiva conoscenza del provvedimento di vocatio in iudicium quando il difensore è d'ufficio e non sussiste un rapporto professionale dimostrabile con l'imputato.

  • art. 420-bis, cod. proc. pen.

    Richiamata in relazione alle situazioni che configurano l'onere d'informazione e alla presunzione relativa di volontaria sottrazione: l'elezione di domicilio rientra tra le fattispecie che impongono un onere informativo, ma la presunzione opera solo quando sussistono gli elementi tipizzati che dimostrino l'inottemperanza dell'interessato.

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Richiamato come paragone normativo per la presunzione relativa di conoscenza/volontaria sottrazione in sede esecutiva: la Corte ne utilizza il principio per spiegare i limiti della presunzione quando manca prova di conoscenza effettiva.

  • art. 175, comma 2, cod. proc. pen. (previgente formulazione)

    Usato per inquadrare la nozione di "effettiva conoscenza del procedimento" rilevante ai fini della restituzione in termini per l'impugnazione: la conoscenza deve riguardare la vocatio in iudicium con indicazione dell'accusa, data e luogo del giudizio, e deve essere effettiva e non meramente presunta.

  • Sezioni Unite, sent. n. 28912/2019 (Innaro) e Sez. U. n. 23948/2019 (Ismail)

    La giurisprudenza di legittimità stabilisce i criteri per la legittimità del processo in absentia: occorre che l'imputato abbia effettiva conoscenza della vocatio in iudicium; la sola elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio non è sufficiente a comprovare tale conoscenza senza elementi che attestino un rapporto professionale effettivo o la volontaria sottrazione.

Massime di principio

  • La mera elezione di domicilio presso un difensore d'ufficio durante le indagini non vale automaticamente come prova dell'effettiva conoscenza della citazione a giudizio: il giudice deve accertare l'esistenza di un rapporto professionale effettivo o altri elementi che dimostrino la conoscenza o la volontaria sottrazione.
  • La notifica della vocatio in iudicium deve contenere indicazione dell'accusa, data e luogo del processo; solo questa notifica formale, se effettivamente pervenuta all'imputato o al suo difensore con rapporto effettivo, può fondare la celebrazione legittima in sua assenza.
  • Se la notifica della citazione si è perfezionata soltanto mediante consegna al difensore d'ufficio e non sussiste prova di un rapporto reale con l'imputato, può configurarsi nullità assoluta della celebrazione in absentia, proponibile in ogni stato e grado e rilevabile d'ufficio.
  • In casi simili convergono due linee investigative pratiche: verificare le modalità concrete di notifica (tentativi postali, attestazioni di irreperibilità), accertare contatti o incarichi tra imputato e difensore domiciliatario, e documentare eventuali atteggiamenti volti a sottrarsi consapevolmente al processo; l'assenza di tali elementi favorisce la rimessione in termini o la rescissione del giudicato.
  • Per la difesa, è strategico evidenziare l'assenza di rapporto con il difensore domiciliatario e la mancata ricezione della vocatio in iudicium; per l'ufficio giudiziario, è prudente raccogliere elementi che dimostrino la ricezione effettiva o l'esistenza di contatti professionali con il domiciliatario prima di procedere in absentia.

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