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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07891/2025 del 26/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la doglianza mossa mirasse solo a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che ne aveva confermato la responsabilità per il delitto di rapina. L’unico motivo dedotto lamentava un vizio di motivazione sull’affermazione di responsabilità, ma la censura era formulata in termini esclusivamente fattuali: in sostanza chiedeva una rivalutazione del compendio probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti. La Corte rileva che il giudice di appello aveva reso una motivazione completa e conforme alle risultanze processuali, in linea con la sentenza di primo grado in presenza di doppia conforme, e che gli elementi valorizzati erano plurimi e logicamente coerenti.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il limite del giudizio di legittimità in tema di vizi di motivazione, nel senso che non è consentita una nuova valutazione del fatto e delle prove.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare la censura di vizio motivazionale in una richiesta di nuova lettura delle prove o di autonoma ricostruzione del fatto.
  • Quando la sentenza di appello conferma integralmente quella di primo grado con una motivazione completa e coerente, la c.d. doppia conforme rafforza l’insindacabilità in cassazione degli apprezzamenti di merito, salvo vizi logici o giuridici rilevanti.
  • Un motivo di ricorso che si limiti a contestare la valutazione degli elementi probatori senza indicare specifiche illogicità o contraddizioni manifeste è inammissibile perché eccede i limiti del controllo di legittimità.
  • L’inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende, ove ne ricorrano i presupposti legali.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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