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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24544/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, per ciascuno, della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il primo ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che, definita la causa in appello con accordo ex art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena nei suoi confronti. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che non sarebbe emerso alcun elemento idoneo a giustificare una condanna e che il giudice avrebbe dovuto pronunciare proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; ha inoltre lamentato insufficiente motivazione sulle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Il secondo ricorrente ha censurato la sentenza per manifesta illogicità e travisamento della prova in relazione al riconoscimento del ne bis in idem e per carenza di motivazione quanto alla prova delle cessioni di sostanza stupefacente a lui attribuite. La Corte ha rilevato che entrambi i ricorsi riproponevano doglianze già esaminate e respinte in appello e che, nella sede di legittimità, non è consentito contestare i motivi rinunciati, la mancata valutazione ex art. 129 c.p.p. o la determinazione della pena, salvo il caso di illegalità della sanzione o di prescrizione maturata prima della sentenza di appello; quanto al secondo ricorrente, ha ritenuto che le censure mirassero in sostanza a rivalutare il contenuto delle intercettazioni, operazione preclusa in cassazione in assenza di manifesta illogicità della motivazione.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La sentenza resa all'esito di concordato in appello è impugnabile in cassazione solo per vizi specifici: formazione della volontà di aderire al concordato, consenso del pubblico ministero, o contenuto difforme della pronuncia del giudice rispetto all'accordo.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione contro la sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., salvo che sia dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza di appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Contro la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, il ricorso per cassazione è ammissibile solo per censure attinenti alla validità del consenso delle parti e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice; sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati.
  • La mancata valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere fatta valere in cassazione avverso la sentenza ex art. 599-bis c.p.p., salvo l'ipotesi di prescrizione già maturata prima della decisione di appello.
  • In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del contenuto delle intercettazioni o delle prove già apprezzate dai giudici di merito, se la motivazione impugnata non presenti manifesta illogicità o irragionevolezza.
  • Le censure sulla determinazione della pena sono deducibili in cassazione solo quando si traducano in illegalità della sanzione inflitta; altrimenti restano precluse nel giudizio di legittimità contro il concordato in appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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